MENU
ITA ENG
Bandi, avvisi e appalti

03/11 - S

Codice 03/11 - S

Pubblicazione10/10/2011
OggettoServizio di noleggio autoveicoli senza conducente CIG 33174584F1 

ATTENZIONE: L'allegato "PROGRAMMA FORNITURA E MANUTENZIONI" è stato sostituito in data 24.10.2011. Si invitano i concorrenti a scaricare nuovamente il predetto documento, ora corretto.

ATTENZIONE: L'allegato "NORME TECNICHE" è stato sostituito in data 31.10.2011. Si invitano i concorrenti a scaricare nuovamente il predetto documento, ora corretto. 

ATTENZIONE: La Scheda 6 è stata sostituita in data 21.11.2011. Si invitano dunque i concorrenti a scaricare nuovamente la predetta Scheda di partecipazione alla gara, ora corretta.

FAQ

DOMANDA 1: DISCIPLINARE DI GARA/10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE / per relazione tecnica riguardo a migliorie da adottare si intendono delle modifiche allo schema di allestimento?
RISPOSTA 1: Il disciplinare di gara al punto 10 stabilisce e specifica quali siano gli elementi di miglioria richiesti e i criteri di valutazione degli stessi. 

DOMANDA 2: DISCIPLINARE DI GARA/ 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE / per quanto riguarda la polizza assicurativa che copre i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose comunque arrecati nello svolgimento del servizio in oggetto, per un massimale non inferiore a 10Mil, è possibile fornire in alternativa una nostra autocertificazione o dichiarazione della Compagnia Assicurativa con la quale abbiamo stipulato la polizza?
RISPOSTA 2: Il disciplinare di gara al punto 11 (non 10 come indicato) richiede la stipula di una polizza assicurativa specifica per il servizio in oggetto.

DOMANDA 3:
1) PENALI/ 3.1.3 e 4.1.3/ nei due giorni lavorativi fissati come termine, è compresa anche l’operazione di presa e riconsegna del veicolo in sede?
2) PENALI/ 3.3.1 e 4.3.1/ nella definizione data di manutenzione straordinaria rientrano anche i sinistri. Si chiede di escludere dai casi che potrebbero incorrere in penalità i Sinistri e le cause di forza maggiore (a titolo semplificativo e non esaustivo, mancanza di ricambi);
3) PENALI/ 3.2.2 e 4.2.2/ in merito a questo articolo occorre specificare che anche se calendarizzato (manca la leggenda per leggere i diversi colori assegnati ai giorni) il servizio dovrà essere attivato dall’operatore di Autovie Venete SPA. Inoltre l’operazione dovrà essere eseguita attraverso ritiro e riconsegna dei veicoli in sede (ove previsto). In quest’ultimo caso si ritrova una differenza tra quanto previsto per i punti 3.2.1 e 4.2.1 dove il termine per la realizzazione è di 2 giorni, si chiede di uniformare tutto a 2 giorni dalla data di ritiro concordata tra le parti;
4) PENALI/ 3.2.3 e 4.2.3/ anche in questo caso l’operazione deve avvenire con presa del mezzo in sede e riconsegna dello stesso in sede (ove previsto)? Se sì, è possibile uniformare il tempo limite al punto 3.2.1 e 4.2.1 (2 giorni) o quantomeno fissare il limite temporale dalla data concordata tra le parti?
RISPOSTA 3: In merito all’Allegato D, si specifica che:
a) il “Ritardo nella fornitura di ciascun autoveicolo” fa riferimento all’art. 1 e non anche al 2 dell’Allegato B;
b) il “Ritardo nell’effettuazione del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria” fa riferimento all’art. 2.1.3 dell’Allegato B;
c) il “Ritardo nell’effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria per ciascun veicolo allestito” fa riferimento all’art. 2.2.1 dell’Allegato B. Qualora il veicolo sia consegnato direttamente dalla Società al centro di assistenza posto a distanza inferiore a quella prevista dal punto 2.1.1 dell’Allegato B, l’Appaltatore ha a disposizione 2 giorni lavorativi per l’esecuzione del solo intervento manutentivo. Qualora invece il centro di assistenza si collochi a distanza superiore rispetto a quella prevista dal punto 2.1.1 dell’allegato B, nell’arco delle 2 giornate lavorative l’Appaltatore dovrà provvedere sia all’esecuzione della manutenzione, sia al ritiro e alla riconsegna del veicolo;
d) il “Ritardo nell’effettuazione delle operazioni di manutenzione straordinaria per ciascun veicolo” fa riferimento all’art. 2.3.1 dell’Allegato B. In caso di sinistro tali tempi di intervento non sono vincolanti. In merito all’eventuale ritardo per mancanza di ritardi, si faccia riferimento all’art. 2.1.7 dell’Allegato B;
e) il “Ritardo nell’effettuazione della sostituzione dei pneumatici per cambio stagionale su tutti gli autoveicoli” fa riferimento all’art. 2.2.2 dell’Allegato B. L’Appaltatore ha a disposizione 20 giorni lavorativi per effettuare il cambio pneumatici su tutti i veicoli mediante la propria rete di assistenza e in particolare nel tempo massimo di 1 giorno lavorativo per ogni veicolo a partire dalla consegna dello stesso da parte della Società. Nei casi in cui i centri di assistenza siano situati al di fuori della distanza di cui all’art. 2.1.1 dell’allegato B, l’Appaltatore avrà a disposizione 1 giorno lavorativo per effettuare la sostituzione dei pneumatici e il necessario ritiro e riconsegna di ciascun veicolo;
f) il “Ritardo nell’effettuazione della sostituzione dei pneumatici per usura per ciascun veicolo” fa riferimento all’art. 2.2.3 dell’allegato B. Per le tempistiche si faccia riferimento alla risposta di cui al punto c);
g) il “Ritardo nell’effettuazione della sostituzione dei pneumatici per foratura per ciascun veicolo” fa riferimento all’art. 2.3.2 dell’allegato B. Per le tempistiche si faccia riferimento alla risposta di cui al punto c).

DOMANDA 4: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, visti i contenuti di detto articolo, sembra che non si adattino al servizio di noleggio a lungo termine. Vista la possibilità di Autovie Venete S.p.A. di risolvere il contratto o recedere dallo stesso, si chiede che detto articolo non faccia parte dell’eventuale Accordo sottoscritto tra le parti.
RISPOSTA 4: L’art. 20 dell’Allegato A, in accordo con il D.Lgs 163/06 e il relativo regolamento, è coerente con il contratto in essere, essendo applicabile, a puro titolo esemplificativo, con la fase di fornitura e allestimento.

DOMANDA 5: Si chiede conferma del chilometraggio totale di 360.000km per singolo contratto/mezzo.
RISPOSTA 5: Si conferma il chilometraggio contrattuale per ciascun veicolo pari a 180˙000 Km.

DOMANDA 6: Si chiede conferma delle modalità e dei tempi richiesti per la fatturazione dei canoni ed extra canoni.
RISPOSTA 6: Si conferma quanto previsto dalle specifiche di gara precisando che:
a) si deve fare riferimento alla fatturazione trimestrale posticipata, calcolata sulla base dei trimestri decorrenti dalla data di consegna di tutti i veicoli (esempio: consegna di tutti i veicoli in data15 aprile, data prima fatturazione 16 luglio);
b) in caso di fatturazioni extracontrattuali, esse saranno emesse con cadenza mensile posticipata .

DOMANDA 7: Il capitolato di gara si riferisce ad un appalto di lavori e non di servizi, questo rende di difficile l'applicazione di molti articoli, come ad esempio gli artt. 5 comma 10, art 13 comma 9 - Artt. 14-15-16-20.
RISPOSTA 7: Il capitolato di gara non si riferisce a lavori: le norme di cui all’”Allegato A” sono coerenti con il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e con il regolamento applicativo. Esse sono di carattere generale e non limitano l’esecuzione del servizio. In particolare:
a) l’art. 5, comma 10, riguardante la mera operazione di consegna del servizio, tutela l’Appaltatore in caso di ritardi ingiustificati;
b) l’art. 13, comma 9, inerente la responsabilità dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Appaltatore riguarda, a titolo puramente esemplificativo, eventuali danni subiti dall’Appaltatore durante la fase di consegna dei veicoli ad opera di Ditte terze operanti nei pressi del luogo di consegna; c) l’art. 14, che riguarda i danni causati dall’Appaltatore a beni o persone della Società, è pertinente: a titolo puramente esemplificativo si ipotizzi un sinistro o un danneggiamento causato dall’Appaltatore in fase di ritiro o consegna di un veicolo;
d) l’art. 15 sancisce che l’Appaltatore, “considerate le prestazioni facenti parte del servizio, non è interessato dall’obbligo di osservare le "NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI INAUTOSTRADA", documento della Società destinato ai cantieri autostradali”: pertanto è coerente;
e) l’art. 16 si rende necessario per disciplinare le modalità di comunicazione e i contenuti degli ordinativi.

DOMANDA 8: All'art. 26 si prevede un diritto di recesso dal contratto quadro per volontà unilaterale del cliente. Tale clausola risulta troppo onerosa per l'aggiudicatario, in quanto non è regolata, ma sottintende che il contratto possa essere concluso anticipatamente senza giustificato motivo (sinistro totale, danno grave, furto...);
RISPOSTA 8: L’art. 26 dell’Allegato A è conforme alle norme di legge ed in particolare nei casi ipotizzati dalla scrivente Ditta (sinistro totale, danno grave, furto) si fa riferimento all’art. 2.3.4 dell’Allegato B.

DOMANDA 9: Nel capitolato non sono regolamentati neanche altri aspetti basilari del noleggio a lungo termine, quali ad esempio la gestione del servizio assicurativo, per il quale si segnala che, come la maggior parte dei noleggiatori, anche questa Società garantisce una limitazione di responsabilità, facendosi carico dei rischi derivanti da Incendio/Furto e Kasko (coperture assicurative non obbligatorie per legge) tramite specifica clausola di esonero di responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante. Si richiede inoltre di indicare eventuali franchigie per quanto riguarda i sinistri. Si richiede che tale formula sia accettabile per l'espletamento della fornitura;
RISPOSTA 9: Gli aspetti assicurativi sono definiti all’art. 2.1.8 dell’Allegato B.

DOMANDA 10: Art.17 "Misurazione e contabilità". Il punto 2 e 3 disciplinano le modalità di fatturazione e pagamento. Per determinare la corretta dilazione da applicare al contratto è necessario sapere cosa sia inteso per fatturazione trimestrale posticipata. Vi chiediamo pertanto di specificare se si intenda trimestre solare, oppure posticipata rispetto al trimestre (esempio il trimestre gennaio-marzo fatturato ad aprile). Si informa che le eventuali fatture extra canone non potranno essere emesse con pagamento trimestrale;
RISPOSTA 10: In merito all’art. 17 dell’Allegato A ai punti 2 e 3 si specifica che:
a) si deve fare riferimento alla fatturazione trimestrale posticipata, calcolata sulla base dei trimestri decorrenti dalla data di consegna di tutti i veicoli (esempio: consegna di tutti i veicoli in data15 aprile, data prima fatturazione 16 luglio);
b) in caso di fatturazioni extracontrattuali, esse saranno emesse con cadenza mensile posticipata.

DOMANDA 11: Nell' allegato B norme tecniche sono indicate specifiche per un mezzo Euro 4, si fa presente che sul mercato tutti i mezzi della tipologia richiesta risultano essere Euro 5 ed inoltre non coincidono i dati relativi alla potenza richiesta con veicoli di quel segmento, si richiede perciò di indicare una percentuale di tolleranza rispetto a quanto indicato.
Inoltre si richiede la possibilità di inserire il climatizzatore manuale al posto del climatizzatore automatico;
RISPOSTA 11: Si specifica che in Allegato B la classificazione “Euro 4” rappresenta valore minimo del requisito: pertanto la classificazione “Euro 5” risulta corrispondente al requisito richiesto. La potenza dei veicoli forniti dovrà essere compresa nel range indicato in Allegato B.

DOMANDA 12: I tempi di consegna delle vetture, 45 giorni più eventuali 60 giorni solo in caso di cause di forza maggiore, non sono in linea con le reali tempistiche. Infatti risulta rischioso impegnarsi nel rispetto di una scadenza che neppure la casa costruttrice riesce a garantire. Inoltre bisogna tenere conto anche che i mezzi dovranno essere allestiti e ciò comporterà un ulteriore slittamento dei termini. Si richiede pertanto di modificare la richiesta;
RISPOSTA 12: Nessuno degli allegati indica un tempo di consegna di 45 o 60 giorni, essendo esso stabilito in un massimo di 180 giorni, fermo restando il ribasso offerto in sede di gara.