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Bandi, avvisi e appalti

04/11 - S

Codice 04/11 - S

Pubblicazione12/06/2012
OggettoCIG: 4056197FA3 - CUP: I41B05000350002 -Servizio delle attività tecnico scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale per i lavori relativi al nuovo svincolo di Palmanova e variante della SS n°352 di Grado.

ATTENZIONE: Al punto 7.10 del disciplinare di gara si parla erroneamente di "allegata scheda 4". Il riferimento corretto è alla scheda 3.

PUBBLICATA CLASSIFICA PROVVISORIA

FAQ

DOMANDA: sono a chiederVi cortesemente se è consentita la partecipazione alla gara di cui in oggetto di Società di ingegneria, in qualità di affidatarie, subappaltando in seguito tutte le analisi chimiche sulle matrici acqua, aria e suolo previste dal bando ad un laboratorio chimico accreditato di nostra fiducia;
RISPOSTA: Si rimanda, per la risposta al Vs. quesito, all'art. 118, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove si sancisce che per i servizi e le forniture la quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto. 

DOMANDA: Negli elaborati a base di gara non è specificata la durata die rilievi di ogni singolo parametro, è indicata solo la durata della campagna di misura. Il rilievo di ogni parametro indicato negli articoli sottoelencati deve avere una durata temporale pari a 15 giorni o è sufficiente che all'interno della campagna di misura si effettuino rilievi di durata inferiore mantenendone carattere di significatività?
RISPOSTA: Il rilievo di ogni parametro indicato negli articoli citati deve avere una durata temporale pari a 15 giorni. 

DOMANDA: In riferimento all'appalto in oggetto, ed in particolare riferimento al possesso die requisiti di capacità economica e finanziaria, visto l'art. 11 del disciplinare di gara dove si prevede, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 41 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui dalla nota integrativa non si evinca il fatturato specifico, "copia del registro delle fatture con evidenza di quelle relative ai servizi oggetto di gara", con la presente si chiede cosa si intenda con "registro delle fatture". Ad esempio, nel nostro caso abbiamo un elenco di analisi, del tipo previsto dal piano di monitoraggio oggetto di gara, svolte e fatturate, esportate in excel dal nostro programma di fatturazione, potrebbe andare bene se dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 da legale rappresentante o dall'amministrazione?
RISPOSTA: Non è consentita la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. tramite autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

DOMANDA: Modalità realizzativa dei piezometri: distruzione di nucleo o carotaggio continuo e quindi con utilizzo di cassette catalogatrici?
RISPOSTA: Distruzione di nucleo.

DOMANDA: Profondità dei 5 piezometri: 12 m dal p.c. come da Computo Metrico Estimativo (punto 1.4a) o 40 m da p.c. come da Piano di Monitoraggio (pag. 40)?
RISPOSTA: Si faccia riferimento ai 40 m da p.c. come da Piano di Monitoraggio.

DOMANDA: Riguardo a "Periodicità e numero dei monitoraggi delle acque sotterranee": il Piano di Monitoraggio a pag. 39 dice: "Per ogni punto individuato, le misure dovranno essere effettuate in tre momenti distinti:
• nella fase antacedente l'inizio dei lavori…(1 campionamento);
• durante la fase di realizzazione dell'opera (in particolare dei sottopassi)…(2 campionamenti equamente distribuiti durante la fase di cantiere);
• dopo l'apertura all'esercizio della nuova viabilità…(1 campionamento).
Quindi si dedurrebbe 4 campagne di monitoraggio dei 7 punti di campionamento (5 piezometri e 2 punti di rilevamento della qualità delle acque sotterranee).
Il computo metrico estimativo al punto 1.4b riporta invece 8 (2 ante operam, 4 in fase di cantiere, 2 post operam.
Quale delle due quantità è quella vera?
RISPOSTA: La quantità corretta è quella indicata nel computo metrico estimativo al punto 1.4b.

DOMANDA: Riguardo a "Periodicità, tempistiche e numero dei monitoraggi del suolo e sottosuolo": il Piano di Monitoraggio (pag. 31) parla di un'unica campagna ante operam e una post operam, in totale 2, dei 2 punti di rilievo. il computo metrico estimativo al punto 2.5a parla di 4 (2 ante operam e 2 post operam). I monitoraggio sono quindi 4 (contati quindi a singolo punto, 2 punti ante e 2 punti post operam) oppure 2 (contati a campagna quindi 2, 1 campagna ante e 1 post operam)?
RISPOSTA: La quantità corretta è quella indicata nel computo metrico estimativo al punto 2.5a.

DOMANDA: Nel Capitolato Speciale d'Appalto si dice che "I laboratori devono essere certificati per le determinazioni analitiche oggetto del Piano di monitoraggio Ambientale": bisogna avere tutte le prove accreditate oppue la maggior parte?
RISPOSTA: Non è richiesta una specifica percentuale di metodi analitici riguardo ai quali si ha l'accreditamento Accredia.

DOMANDA: Possono essere subappaltate alcune prove?
RISPOSTA: Si rimanda, per la risposta al Vs. quesito, all'art. 118, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove si sancisce che per i servizi e le forniture la quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

DOMANDA: Negli avvisi relativi al bando in oggetto, sul sito interneto di Autovie Venete, si precisa che la scheda n. 4 citata al punto 7.10 del disciplinare di gara deve intendersi come scheda n. 3. In seguito a questa precisazione il punto 7.10 risulta identico al punto 7.8: si deve intendere che deve essere prodotta la stessa dichiarazione due volte?
RISPOSTA: No, il punto 7.10 del disciplinare di gara viene "assorbito" dal punto 7.8.

DOMANDA: Nella scheda n. 3 (modello per la dichiarazione di cui al punto 7.8 del disciplinare di gara) è specificato testualmente che "in caso di A.T.I., a pena di esclusione, dovrà essere indicata un'unica persona e non una persona per ogni A.T.I.". Cosa si intende esattamente con la suddetta affermazione:
• che deve essere indicata una unica persona di riferimento nell'ambito dell'A.T.I.;
• che deve essere indicata una unica persona per ogni società costituente l'A.T.I.;
• altro (specificare).
RISPOSTA: Trattasi di refuso, il testo deve essere letto così: "in caso di A.T.I., a pena di esclusione, dovrà essere indicata un'unica persona e non un persona per ogni Impresa".

DOMANDA: Realtivamente alle dichiarazioni sulla capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.5 a pag. 6 del disciplinare di gara, è riportato testualmente che "in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) e/o consorzi, tali dichiarazioni dovranno essere fornite distintamente per ciascuna impresa raggruppata/consorziata e, comunque, possedute globalmente". Cosa si intende esattamente con la suddetta affermazione? In particolare, relativamente al punto 7.5.1:
• che ogni società costituente l'R.T.I. o il consorzio deve produrre l'elenco dei servizi e che la richiesta di aver eseguito almeno un servizio di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara (in alternativa di due servizi di importo complessivo non inferiore al 60%), deve essere soddisfatta interamente da almeno una società costituente il raggruppamento;
• che ogni società costituente l'R.T.I. o il consorzio deve produrre l'elenco dei servizi e che la richiesta di aver eseguito almeno un servizio di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara può essere soddisfatta da una società costituente il raggruppamento, o in alternativa che i due servizi di importo complessivo non inferiore al 60% possono essere stati eseguiti anche da due diverse società costituenti il raggruppamento;
• che ogni società costituente l'R.T.I. o il consorzio deve produrre l'elenco dei servizi e che la richiesta di aver eseguito almeno un servizio di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara (in alternativa di due servizi di importo complessivo non infriore al 60%), deve essere soddisfatta interamente da ogni società costituente il raggruppamento;
RISPOSTA: Si richiede che il requisito complessivo di cui al punto 7.5.1 sia posseduto dall'A.T.I. nella sua globalità.

DOMANDA: Nel Tratto 1 è richiesta, per la componente acque sotterranee, la quotazione per:
a. Esecuzione di 5 piezometri (art. 1.4a). La profondità indicata nell'elenco prezzi è di 12 metri, mentre nel PMA (cap. 4.3.3.2) sono indicati 40 metri. Quale dev'essere la profondità dei piezometri da quotare? Non è richiesta alcuna attività di monitoraggio su tali piezometri?
b. Misure di livello piezometrico e qualità delle acque su 2 postazioni di misura (art. 1.4b). Nelle due postazioni di misura esistono già i pozzi? In caso negativo ne deve essere quotata l'esecuzione a parte. I pozzi sono accessibili e protetti da chiusino? Quali sono il diametro e la profondità di tali pozzi? Dalle ultime analisi eseguite sui suddetti pozzi risulta un inquinamento delle acque che ne impedisce la dispersione al suolo durante la fase di spurgo?
RISPOSTA:
a. La profondità dei piezometri dovrà essere di 40 m da p.c. come indicato a pag. 40 del Piano di Monitoraggio. Sui 5 piezometri di nuova realizzazione dovrà essere effettuato il monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee; su n. 2 di questi piezometri si effettuerà anche il monitoraggio della qualità delle acque;
b Le due postazioni di misura della qualità delle acque saranno coincidenti con due dei 5 piezometri di nuova realizzazione. I piezometri di nuova realizzazione dovranno essere protetti da chiusino. I piezomeri di nuova realizzazione dovranno avere tubi piezometrici da 3'' e profondità media di 40 m. Non sono disponibili analisi chimiche relative alle acque sotterranee. In fase di formulazione dell'offerta si dovrà tener conto dell'eventuale necessità di dover gestire come rifiuto le acque di spurgo.

DOMANDA: Nel Tratto 1 è richiesta, per la componente acque superficiali, l'esecuzione di analisi sugli elementi specifici (art. 1.3a). Nel PMA (cap. 4.3.2.1) in merito agli elementi qualitativi da monitorare, si fa riferimento alle "sostanze prioritarie e non di cui è stato accertato lo scarico del corpo idrico". Esiste un elenco di tali sostanze o la quotazione deve prevedere tutti i parametri di cui alla tabella 1/A allegato 2, parte III della 152/2006?
RISPOSTA: Si rimanda ai contenuti della nota ARPA FVG prot. 5042/2011/DS/73 del 14/06/2011 allegata ai documenti di gara.
 
DOMANDA: I piezometri possono essere realizzati sia a carotaggio continuo che a distruzione?
RISPOSTA: E' consentita la distruzione di nucleo.

DOMANDA: il criterio di aggiudicazione previsto (prezzo più basso) terrà conto dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero della soglia di anomalia e taglio delle ali?
RISPOSTA: Si procederà nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici relativi ai servizi nei settori ordinari (sopra soglia comunitaria).