MENU
ITA ENG
Società trasparente

Accesso civico semplice

La norma

L'accesso civico cosiddetto semplice è regolato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i (articolo 5, co 1)

Cosa si può chiedere

I soli documenti, dati e informazioni che il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 obbliga a pubblicare e che la Società non ha reso disponibili nella sezione web "Società trasparente" del proprio sito istituzionale.

Cosa non si può chiedere

Documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la legge obbliga a pubblicare.

Per le richieste
•    di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria è previsto l'Accesso civico "generalizzato".
•    di documenti, dati e informazioni legati all'interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è previsto l'Accesso ai documenti amministrativi.

Chi può fare la richiesta

Chiunque.
La richiesta non deve essere motivata e non occorre dimostrare un interesse diretto, concreto, attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento ricercato.

Come presentare la richiesta

La richiesta deve essere inviata esclusivamente utilizzando il modulo richiesta accesso civico "semplice".
Nella domanda occorre indicare con precisione il documento o il dato richiesto, specificando:
•    la sezione di "Società trasparente" in cui deve essere pubblicato secondo la norma;
•    tutti gli elementi utili per identificarlo agevolmente
Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni ricercate.

La richiesta può essere presentata tramite
•    PEC (posta elettronica certificata)
•    posta elettronica non certificata
•    fax
•    posta
•    consegna a mano.

La richiesta deve essere sottoscritta:
•    con firma digitale direttamente sul file contenente la richiesta;
•    con firma autografa sulla stampa del modello: in questo caso occorre allegare copia di un documento di identità.

A quale ufficio presentare la richiesta

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dott. ssa Maria GRIMALDI
c/o S.p.A. Autovie Venete
Via Vittorio Locchi, n. 19 - 34143 Trieste
Fax: 040-3189235
Email: rpct@autovie.it
PEC: rpct@pec.autovie.it

Costi

La richiesta di accesso civico è gratuita.

Termine per la conclusione del procedimento di accesso

La Società, entro trenta giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, La Società indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della legge 241/90), che conclude il procedimento di accesso civico entro 15 (quindici) giorni.
L’istanza deve essere trasmessa per via telematica alla dott.ssa Claudia Vignaduzzo, individuata dal Consiglio di Amministrazione come titolare del potere sostitutivo, all’indirizzo:

sostituto.trasparenza@pec.autovie.it

Per la richiesta di intervento del titolare del potere sostitutivo utilizzare il seguente modulo:

Modulo richiesta al titolare del potere sostitutivo.doc

Ultimo aggiornamento: giovedì 18 gennaio 2024;