FAQ
DOMANDA: La sottoscritta Impresa con la presente viene a chiedere una precisazione per quanto riguarda il punto 7.9 del disciplinare di gara: in caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi è necessaria una delega rilasciata dalla ditta componente il raggruppamento che non è presente al momento del sopralluogo, la delega deve essere fatta su carta semplice con allegato documento d'identità o con procura legalizzata?
RISPOSTA: Si rimanda a quanto prescritto dal punto 7.9 del disciplinare di gara, da Voi richiamato, che è sufficientemente chiaro sul punto: "In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, poiché tutte le Imprese sono tenute a prendere visione dei luoghi, sarà ammesso esclusivamente il soggetto risultante dai certificati C.C.I.A.A. (Titolare, Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, Amministratore munito di poteri di rappresentanza) appartenente a una delle Imprese che intendono riunirsi, purché munito di tutte le specifiche deleghe in originale, appositamente rilasciategli e sottoscritte dai Legali Rappresentanti delle altre Imprese che costituiranno l'A.T.I., su carta intestata di ogni singola impresa, con allegate le copie dei documenti di identità dei medesimi delegati". Non è necessario il rilascio della procura da parte di notaio.
DOMANDA: In riferimento al punto 7.8 del Disciplinare di Gara di seguito riportato "Copia del certificato d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in Categoria 1, classe F o superiore, e in Categoria 4, classe F o superiore. In caso di A.T.I. tale certificato deve essere presentato da tutte le imprese che intendono effettuare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi". In caso di A.T.I. tale requisito può essere presentato dalla sola impresa oppure deve essere posseduto da tutte le imprese associate?
RISPOSTA: Si ritiene sufficientemente chiaro il punto del disciplinare di gara da Voi richiamato: in esso infatti si parla di "imprese che intendono effettuare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi".
DOMANDA: Nella sezione relativa alle macchine operatrici minime da mettere a disposizione (scheda 7), viene richiesta la disponibilità di n°3 "SOFFIANTI"; siamo a richiedere maggiore descrizione di tali macchine operatrici in quanto non riteniamo che siano i "soffiatori a motore portatili" (richiesti nella sezione "altre attrezzature" della medesima scheda con la denominazione SOFFIANTI A SPALLA).
RISPOSTA: In riferimento al primo quesito posto si chiarisce che:
1. Le 3 soffianti richieste nella SCHEDA 7 nella tabella “MACCHINE OPERATRICI ADIBITE ALLO SFALCIO E ALLA POTATURA” sono da considerarsi attrezzature soffianti fisse, facenti parte dell’allestimento del veicolo.
2. Le soffianti a spalla menzionate nella medesima scheda in tabella “NUMERO MINIMO ALTRE ATTREZZATURE ADIBITE AL SERVIZIO” sono da considerarsi attrezzature soffianti a spalla e, conseguentemente, portatili e utilizzabili manualmente dagli operatori.
3. Al fine del soddisfacimento dei requisiti minimi l’Impresa è tenuta a dimostrare la disponibilità sia di n. 3 soffianti di tipo fisso, sia di n. 3 soffianti a spalla, per un totale di n. 6 soffianti.
DOMANDA: Nella sezione relativa alle macchine operatrici minime da mettere a disposizione (scheda 7), viene richiesta la disponibilità di n°1 "TOSASIEPI TAGLIO TRE LATI"; siamo a richiedere se il requisito viene soddisfatto anche con il TOSASIEPI BILATERALE, cioè macchina con taglio su un lato e sulla parte superiore della siepe, che è di fatto la più diffusa sul mercato. Tale macchina consente comunque il taglio su tre lati (1 laterale + superiore in andata e 1 laterale in ritorno) in quanto la lavorazione richiede la chiusura delle due corsie di sorpasso anche con l'ausilio del TOSASIEPI TRILATERALE, che consente di effettuare la lavorazione in una unica passata, ma con un andamento più lento rispetto al Bilaterale, per cui la produzione giornaliera può essere di fatto la stessa. Tali affermazioni vengono fatte sulla base dell'esperienza della scrivente per la potatura di siepe su diverse tratte autostradali nazionali, eseguita sempre con tosasiepi bilaterale. Oltretutto il "Tosasiepi con taglio su tre lati" è una macchina di difficile reperimento sul mercato e ciò costituirebbe una limitazione alla partecipazione alla gara in quanto il "Tosasiepi con taglio su due lati", che è quello più diffuso sul mercato e fra le imprese del settore, consente l'esecuzione della lavorazione negli stessi tempie con le stesse caratteristiche di qualità e sicurezza.
RISPOSTA: In riferimento al secondo quesito posto si chiarisce che:
1. L’utilizzo di un’attrezzatura tosasiepi con taglio su 3 lati permette, a parità di cantierizzazione, di avere un minor ingombro e un minor numero di persone sulla corsia opposta a quella da cui si effettua il taglio, oltre che a una più flessibile gestione del cantiere in caso di necessità impreviste dovute a condizioni ambientali o di traffico.
2. In merito alla richiesta di utilizzo del sistema di taglio bilaterale in sostituzione di quello trilaterale, anche ammesso che il sistema bilaterale assicuri parità di velocità nell’esecuzione dell’operazione in oggetto, la S.p.A. Autovie Venete, nell’intento di tutelare la sicurezza dei lavoratori del cantiere stradale e degli Utenti, ha effettuato la scelta di minimizzare il rischio limitando l’esposizione di mezzi e persone.
3. In merito al dichiarato “difficile reperimento sul mercato” dell’attrezzatura in oggetto, si osserva che la diffusione del sistema bilaterale è commisurata all’estensione delle tratte in cui essa risulta maggiormente adatta (siepe centrale alta o larga). Nelle aree oggetto dell’appalto, essendo la siepe bassa e stretta e sulla base dell’esperienza pluriennale, la S.p.a. Autovie Venete ha scelto di adottare il sistema di taglio trilaterale.
4. Al fine del soddisfacimento dei requisiti minimi l’Impresa è pertanto tenuta a dimostrare la disponibilità di un tosasiepi con taglio su 3 lati.
DOMANDA 1: In merito alla capacità tecnico professionale richiesta al punto 7.4 pag. 4 del disciplinare di gara, premettendo che partecipiamo in A.T.I. con la ditta X, siamo a chiedere: per il "lavoro della stessa tiplogia" che deve essere di importo non inferiore a 40 % possiamo usare il servizio fatto in A.T.I. con la Ditta X del triennio 2007-2010 per entrambe le quote come fosse uno unico?
RISPOSTA 1: in merito alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.4, al fine di una disamina completa del quesito da Voi posto è opportuno distinguere i seguenti casi:
Caso 1. L’A.T.I. costituita o costituenda presenta fatturati relativi a servizi svolti all’interno di A.T.I. differenti, la totalità dei componenti delle quali non è presente all’interno dell’A.T.I. in oggetto (l’A.T.I.-1, composta dai soggetti A, B e C presenta il fatturato relativo all’A.T.I.-2 composta dai soggetti C e D);
Soluzione 1. L’A.T.I.-1 potrà portare la quota parte dell’importo fatturato dall’A.T.I.-2 relativa alle sole lavorazioni eseguite dal soggetto C. Pertanto non potrà essere considerato l’intero importo fatturato dall’A.T.I.-2 ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’importo di commessa: servizio (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 40% dell’importo del servizio posto a base d’asta, ovvero in alternativa due servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 55% dell’importo del servizio a base d’asta, oppure di tre servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 65% dell’importo del servizio posto a base d’asta).
Caso 2. L’A.T.I. costituita o costituenda presenta fatturati relativi a servizi svolti all’interno di A.T.I. differenti, la totalità dei componenti delle quali è coincidente con quella dell’A.T.I. in oggetto (l’A.T.I.-1, composta dai soggetti A e B presenta il fatturato relativo all’A.T.I.-2 composta dai medesimi soggetti A e B);
Soluzione 2. L’A.T.I.-1 potrà portare l’intera quota dell’importo fatturato dall’A.T.I.-2. Pertanto potrà essere considerato l’intero importo fatturato dall’A.T.I.-2 (e quindi come unico servizio) ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’importo di commessa: servizio (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 40% dell’importo del servizio posto a base d’asta, ovvero in alternativa due servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 55% dell’importo del servizio a base d’asta, oppure di tre servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 65% dell’importo del servizio posto a base d’asta).
Caso 3. L’A.T.I. costituita o costituenda presenta fatturati relativi a servizi svolti all’interno di A.T.I. differenti, la totalità dei componenti delle quali è presente all’interno dell’A.T.I. in oggetto (l’A.T.I.-1, composta dai soggetti A, B e C presenta il fatturato relativo all’A.T.I.-2 composta dai soggetti B e C);
Soluzione 3. L’A.T.I.-1 potrà portare l’intera quota dell’importo fatturato dall’A.T.I.-2. Pertanto potrà essere considerato l’intero importo fatturato dall’A.T.I.-2 (e quindi come unico servizio) ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’importo di commessa: servizio (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 40% dell’importo del servizio posto a base d’asta, ovvero in alternativa due servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 55% dell’importo del servizio a base d’asta, oppure di tre servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 65% dell’importo del servizio posto a base d’asta).
DOMANDA 2: Ed il requisito richiesto alla capogruppo pari al 40 % (si fa qui riferimento al valore a base d'asta del bando Destra Tagliamento, ma analogo ragionamento vale per la parallela procedura in Sinistra Tagliamento) si intende il 40 % di Euro 2.468.474,00 e cioè Euro 987.389,60 oppure da sola deve avere il 40 % dell'importo a base di gara e cioè Euro 2.468.474,00?
RISPOSTA 2: Anche in questo caso è opportuno distinguere i casi che possono presentarsi:
1. l’ATI costituita o costituenda è composta da 2 soggetti: A e B;
2. l’ATI costituita o costituenda è composta da 3 soggetti: A, B e C;
3. l’ATI costituita o costituenda è composta da più di 3 soggetti: A, B, C …;
In relazione a quanto previsto al punto 7.3 del disciplinare di gara e in merito al requisito relativo al fatturato generale e a quello per servizi della stessa tipologia, supposto A il soggetto mandatario/capogruppo, esso deve possedere il 40% di tali requisiti. Ciò indipendentemente dai casi sopra citati.
In relazione a quanto previsto al punto 7.4 relativamente al requisito dell’importo di commessa e in particolar modo in merito al possesso da parte della mandataria/capogruppo dei requisiti minimi nella misura del 40%, si chiarisce che, supposto A il soggetto mandatario/capogruppo, esso deve possedere il 40% del 40% dell’importo nel caso di 1 servizio analogo, il 40% del 55% dell’importo nel caso di 2 servizi analoghi e il 40% del 60% dell’importo nel caso di 3 servizi analoghi: di conseguenza il soggetto mandatario/capogruppo A deve possedere rispettivamente il 16%, il 22% e il 26% dell’importo. Ne consegue che, pur essendo A il soggetto mandatario/capofila, in ordine al requisito dell’importo di commessa esso può aver svolto le lavorazioni nei limiti percentuali qui indicati. Ciò indipendentemente dai casi sopra citati.
DOMANDA : In riferimento all’art. 7.13 del disciplinare di gara chiediamo se è possibile usufruire del diritto di avvalimento di due distinte imprese: una relativamente al requisito di cui al punto 7.8 del disciplinare di gara, relativo all'iscrizione all'albo gestori ambientali di categoria 1 classe F o superiore e in categoria 4 classe F o superiore, l'altra relativamente ad una parte del requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 7.3.3., relativo ai servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico in ambito autostradale e/o strade extraurbane principale e secondarie in presenza di traffico realizzato negli ultimi 5 anni;
RISPOSTA : Per quanto riguarda l'avvalimento relativamente all'iscrizione all'albo gestori ambientali, si chiarisce innanzituto la natura operativa del requisito. Il problema va inoltre analizzato alla luce di quanto disposto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi […]”.. L’Albo gestori ambientali non prevede la possibilità di utilizzare automezzi messi a disposizione della Ditta da parte di Ditta terza iscritta all’Albo senza che i suddetti mezzi vengano dapprima cancellati dall’iscrizione della Ditta terza e successivamente inseriti all’interno dell’iscrizione della Ditta che ne intende far uso. Ne consegue che l’avvalimento non soddisfa il requisito operativo e non può dunque operare nella fattispecie da Voi evidenziata. E' invece ovviamente ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
DOMANDA : In riferimento al punto 7.4 relativo alla capacità tecnica professionale, chiediamo, in caso di R.T.I., se la capogruppo possa presentare come servizio unico, un servizio di Importo non inferiore al 40 % dell'importo posto a base di gara avendo una quota del 57 %,mentre la mandataria dello stesso servizioha una quota del 43 % , ed è la medesima che concorre nel R.T.I. per la gara in oggetto; chiediamo poi se le stesse percentuali che concorrono per tale requisito devono essere eguali sia per il requisito di cui al punto 7.3.2., relativo al fatturato globale, che per il requisito ci cui al punto 7.3.3. servizi di manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale e/o strade extraurbane principali secondarie in presenza di traffico, realizzati negli ultimi 5 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando pari all'importo di cui al punto 7.3.3. del disciplinare di gara oppure possono variare ed essere valevoli per le quote relative alla partecipazione alla gara?
RISPOSTA : Si rimanda alle ultime due risposte pubbilcate sul sito www.autovie.it nella parte dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) che sono molto chiare riguardo l'interrogativo da Voi posto.
DOMANDA : In caso di sopralluogo dobbiamo esibire anche le deleghe dell'imprese avvalenti?
RISPOSTA : No.
DOMANDA : Chiediamo inoltre se sono valevoli i certificati per servizi eseguiti antecedentemente la data di pubblicazione del bando di gara vale a dire servizi eseguiti fino al 04/08/2011.
RISPOSTA : In questo caso è il disciplinare di gara a non lasciare spazio ad equivoci: al punto 7.3.3 si parla di "ultimi 5 (cinque) esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando", mentre al punto 7.4 si parla di servizi effettuati negli "ultimi 5 (cinque) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando".