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Bandi, avvisi e appalti

07/11 - S BANDO DI GARA SERVIZIO

Codice 07/11 - S BANDO DI GARA SERVIZIO

Pubblicazione12/09/2012
Oggetto0711 - S Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente - Allestimento polizia stradale 
C.I.G. 4032365CDA

ATTENZIONE: Si fa presente che è stato rettificato il valore max indicato all'art. 1, punto 1, n. 16 dell' Allegato B - Norme Tecniche. La lunghezza massima del veicolo allestito deve essere pari a 4850 mm.

FAQ

DOMANDA: Non è chiara la modalità di calcolo rilevata per percorrenze differenti rispetto al contratto;
RISPOSTA: Fatta salva la franchigia di 10˙000 Km di percorrenza in eccesso o difetto rispetto alla percorrenza contrattuale, sarà operato un addebito, ovvero un rimborso, proporzionale ai Km percorsi in eccesso, ovvero in difetto, eccedenti la soglia di franchigia di 10˙000 Km.
Ad esempio, posto pari a € 50˙000 il “canone totale servizi” per una percorrenza contrattuale di 100˙000 Km e supposta una percorrenza effettiva di 120˙000 Km, l’eccedenza su cui calcolare l’addebito è di 10˙000 Km (120˙000 Kmpercorsi - 100˙000 Kmcontrattuali - 10˙000 Kmfranchigia). L’entità dell’addebito è pari a (€ 5.000/Km 100.000) * Km 10.000= € 5.000.
Viceversa, supposta una percorrenza effettiva di 80˙000 Km, la differenza su cui calcolare il rimborso è di 10˙000 Km (100˙000 Kmcontrattuali - 80˙000 Kmpercorsi - 10˙000 Kmfranchigia). L’entità del rimborso è pari a (€ 5.000/Km 100.000) * Km 10.000= € 5.000.
Nel caso infine in cui la percorrenza effettiva sia compresa tra i 90˙000 Km e i 110˙000 Km, trovandosi all’interno dell’intervallo soggetto a franchigia, non si darà luogo ad alcun rimborso o addebito.

DOMANDA: a) Viene richiesto di contrarre polizze assicurative. Mentre questo viene garantito per la copertura assicurativa obbligatoria RCA, si segnala che, come la maggior parte di noleggiatori, anche questa Società garantisce una limitazione di responsabilità facendosi carico di rischi derivanti da incendio/furto e kasco (coperture assicurative non obbligatorie per legge) tramite specifica clausola di esonero di responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Tale garanzia assicurativa verrà prestata nel rispetto di quanto prestato nel capitolato. Si richiede che tale formula sia accettabile per l'espletamento della fornitura. b) Si chiede di confermare che la presentazione della denuncia alle autorità competenti in caso di sinistro, incendio, furto e atti vandalici va presentata alla Società entro 3 giorni dall'accaduto tramite raccomandata A/R anticipata via fax/email (ex art. 1913 del Codice Civile) e non entro 5 giorni come da Voi indicato.
RISPOSTA: a) Si conferma quanto richiesto all’Art.12; pertanto non risulta accettabile l’ipotesi formulata all’interno del primo quesito proposto di sostituire parte della garanzia assicurativa fornita da soggetto terzo mediante assunzione diretta del rischio da parte dell’Appaltatore.
In merito quesito b) (riferito al Comma 5) del medesimo Articolo, si conferma quanto previsto in capitolato. In particolare, l’Art. 1913 CC citato nel quesito prevede che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”. Il soggetto obbligato all’avviso è l’Assicurato (in questo caso l’Appaltatore e non la Società Appaltante) e il tempo previsto per procedere all’avviso è calcolabile a partire dalla data in cui ne ha avuto conoscenza (data in cui la Società Appaltante effettua all’Appaltatore la denuncia di sinistro, in questo caso non superiore a 5 giorni lavorativi dall’avvenuto sinistro).