A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine al tipo di mezzi da impiegare in appalto si precisa quanto segue:
Si cita inizialmente l'Art. 9, commi 2 e 3 dell'Allegato A del Capitolato d'appalto:
2. Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà utilizzare il numero di macchine operatrici e mezzi d'opera dotate delle tecnologie e del livello di efficienza indicati in sede di offerta e accertati in fase di verifica dei requisiti tecnico-organizzativi quale condizione per l'aggiudicazione dell'appalto, garantendo in caso di guasto la pronta sostituzione del mezzo con altro di pari funzionalità quantitativa e qualitativa in modo da rendere il servizio conformemente alle prescrizioni capitolari e alla tempistica ivi indicata.
3. Le macchine, i mezzi d'opera di cui al precedente comma, oltre che gli altri veicoli di supporto per trasporto di cose o persone e la necessaria segnaletica dovranno essere in regola con le prescrizioni tecnico-amministrative previste dalla normativa del Codice della Strada (collaudo e carta di circolazione).
L'Allegato A, mediante tale articolo, descrive condizioni generiche del contratto, rimandando nello specifico all'Allegato B "NORME TECNICHE" (vedasi Art. 1).
L'Allegato B del Capitolato d'appalto all'Art.3 "REQUISITI DEI VEICOLI", commi 1 e 2 riporta:
1. Tutti i veicoli impiegati per il servizio di sgombero neve dovranno possedere per le seguenti caratteristiche:
a) prima immatricolazione non antecedente l'anno 1997;
b) mezzi d'opera a 3 o più assi;
c) portata su asse anteriore non inferiore a 15 quintali;
2. Tutti i veicoli impiegati per il servizio di spargimento cloruri dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
a) prima immatricolazione non antecedente l'anno 1992;
b) portata utile non inferiore a 165 quintali;
c) pianale con dimensioni rientranti nei seguenti intervalli: LUNGHEZZA da 5000 a 6500 mm LARGHEZZA da 2300 a 2500 mm.
Si evidenzia come il comma 1 richieda di mettere a disposizione veicoli non tanto immatricolati come mezzi d'opera, quanto aventi le caratteristiche di mezzi d'opera.
In riferimento alle caratteristiche dei mezzi d'opera, si rimanda ai commi 1 e 2 dell'Art.54 "AUTOVEICOLI" del Codice della Strada:
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) […];
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) […];
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada;
o) […];
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Il comma 1 dell'Art. 10 "VEICOLI QUALIFICATI MEZZI D'OPERA" del Regolamento di attuazione riporta:
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma 16 e all'articolo 54, comma 1, lettera n) del Codice sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
Il comma 1 dell'Art. 10 dell'Appendice III "CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI MEZZI D'OPERA" riporta:
1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:
a. gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
b. massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c. massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
d. tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t;
e. slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il ±25%;
f. sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g. agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;
h. altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i. velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocità, conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocità regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;
l. differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
m. per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
n. la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.
Le caratteristiche tecniche previste in Appendice III per i mezzi d'opera corrispondono, sulla base dell'esperienza pluriennale della Società, alle caratteristiche richieste ai veicoli da utilizzarsi per il servizio di sgombero neve, così come previsto nelle NORME TENICHE.
A prescindere dunque dall'attuale immatricolazione dei veicoli, essi dovranno rispondere per caratteristiche tecniche a quanto previsto in capitolato d'appalto, ferma restando la necessità di provvedere agli adempimenti necessari all'installazione delle attrezzature per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, in particolare in riferimento a quanto previsto nelle Norme Tecniche agli Artt. 3, 4 e 6.
DOMANDA: In base a quanto citato nell'articolo 3 dell'allegato B Norme Tecniche requisiti dei veicoli si richiede che i veicoli per lo sgombero neve abbiano prima immatricolazione non antecedente l'anno 1997 e i veicoli per lo spargimento dei cloruri abbiano prima immatricolazione non antecedente l'anno 1992. E' possibile inserire nell'apposita scheda 6 (solo in fase di gara) le targhe dei veicoli che hanno l'anno di immatricolazione antecedente a quelle da voi richieste e che già hanno operato per vostro conto? Successivamente in caso di aggiudicazione i mezzi saranno sostituiti in base a quanto previsto dal bando di gara.
RISPOSTA: Si chiarisce innanzitutto che i requisiti di partecipazione devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta. Pertanto la scheda 6 deve essere correttamente compilata in fase di gara, inserendo le targhe dei veicoli effettivamente a disposizione al momento dell'offerta e per tutta la durata contrattuale e rispondenti ai requisiti richiesti. Si precisa che la disponibilità dei veicoli, in caso di successiva eventuale verifica dei requisiti tecnico-organizzativi, deve essere comprovata da un contratto (acquisto, leasing, noleggio a lungo termine…) vigente al momento della presentazione dell'offerta e la cui efficacia copra l'intera durata dell'appalto in oggetto.
DOMANDA: Nella scheda 1-bis verso la fine è scritto: - che le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori associati o consorziati sono le seguenti: (segue elenco da compilare). Cosa bisogna elencare?
RISPOSTA: Il passo da Voi citato corrisponde a quanto disposto dall'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il riferimento alla "fornitura" è ovviamente un refuso: trattandosi di un appalto di servizi, i singoli operatori economici che andranno a formare l'A.T.I. dovranno specificare le parti di servizio che ciascuno di essi eseguirà.
DOMANDA: La scheda 6 per ciascun lotto a cui si intende partecipare, va presentata a nome della sola ditta capogruppo con le firme di tutti i partecipanti del raggruppamento oppure deve essere presentata singolarmente a nome di ogni componente del raggruppamento?
RISPOSTA: La scheda 6 deve essere compilata in un unico esemplare (per ogni lotto cui si intende partecipare) e deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento.
DOMANDA: nel disciplinare di gara (vedi punto 7.3 pag. 5 "Capacità tecnica e professionale requisiti minimi") "La dichiarazione ex art. 42 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per servizi/lavori in autostrada o servizi di viabilità invernale di importo complessivo non inferiore ad Euro 30.000,00" viene richiesta nella documentazione da inserire nella Busta "A - Documentazione Amministrativa". Tale dicitura viene riportata anche nella scheda 6 ai punti f) e g). Bisogna comunque presentare tale dichiarazione a parte?
RISPOSTA: Sì, nella Busta "A - Documentazione Amministrativa" deve essere contenuta tutta la documentazione indicata al punto 7 del disciplinare di gara.
Codice 08/12 S Bando di gara servizi
Pubblicazione13/05/2013
Oggetto
Servizio di viabilità invernale triennale suddiviso in n° 8 Lotti: Lotto 1 Sgombero neve su autostrada A4 (tratto Palmanova-Sistiana) e su autostrada A34 - C.I.G.: 50916545CC; Lotto 2 Sgombero neve su autostrada A4 (tratto Portogruaro-Palmanova) e su autostrada A23 - C.I.G.: 5091665EDD; Lotto 3 Sgombero neve su autostrada A4 (tratto Venezia Est - Portogruaro) e su autostrada A57 - C.I.G.: 50916767F3; Lotto 4 Sgombero neve su autostrada A28 - C.I.G.: 5091690382; Lotto 5 Spargimento cloruri su autostrada A4 (tratto Palmanova-Sistiana) e su raccordo A34 - C.I.G.: 5091696874; Lotto 6 Spargimento cloruri su autostrada A4 (tratto Portogruaro-Palmanova) e su autostrada A23 - C.I.G.: 5091704F0C; Lotto 7 Spargimento cloruri su autostrada A4 (tratto Venezia Est - Portogruaro) e su autostrada A57 - C.I.G.: 5091710403; Lotto 8 Spargimento cloruri su autostrada A28 - C.I.G.: 5091718A9B