C.I.G.: 511140727E - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2014 - 2017
FAQ
DOMANDA: L'allegato Schede contiene il riepilogo da utilizzare per formulare l'offerta economica, i valori indicati per i vari articoli corrispondono ai quantitativi di un singolo anno oppure dell'interno triennio? Ovvero: l'art.1 prevede nr. 182 interventi all'anno o intero triennio? I rifiuti di cui all'art.4 sono i quantitativi annui o del triennio? Sarebbe possibile per gli articoli 1, 2 e 3 avere il dettaglio dei servizi considerati per ottenere la quantità di interventi indicata?
RISPOSTA: Si conferma che i quantitativi riportati in elenco prezzi sono riferiti all'intero triennio contrattuale. Nello specifico per l'art. 1, come confermato dalle Norme Tecniche e dal Cronoprogramma, si prevedono 182 interventi, della durata massima di 2 giorni ciascuno, durante l'intero periodo contrattuale. Si conferma, anche per quanto riguarda l'art. 4, che i quantitativi presunti dei rifiuti sono da riferirsi al triennio.
DOMANDA: Cosa si intende come volume utile di carico degli auto compattatori: il volume del cassone o del rifiuto compattato?
RISPOSTA: Per volume utile di carico dei compattatori non s'intende il volume complessivo dell'attrezzatura di compattazione installata, bensì l'effettivo volume utile per il trasporto del rifiuto compattato.
DOMANDA: In un R.T.I., come nel nostro caso, si possono ancora aggregare altre imprese per costituire una R.T.I. allargata?
RISPOSTA: La conformazione dell'A.T.I. può essere modificata sino al termine previsto per la presentazione dell'offerta.
DOMANDA: Vorremmo conoscere il numero di interventi/anno previsti per ogni codice Cer indicato nel modello dell'offerta economica Scheda 7, in quest'ultima infatti il numero di interventi/anno viene specificato solo per il codice CER 20.03.01 e non per gli altri CER indicati al punto 4.16 della Scheda.
RISPOSTA: A differenza degli artt. 1 e 2, che sono da svolgersi secondo programma prestabilito, gli altri interventi risultano effettuati secondo le necessità. Il numero dei prelievi per ciascuna tipologia di CER è variabile in termini stagionali e annuali: difatti le attività manutentive che comportano maggiore produzione di rifiuti, salvo necessità stringenti, si svolgono prevalentemente da marzo a giugno e da settembre a novembre. Altre tipologie di rifiuto presentano variazioni di produzione corrispondenti alle variazioni del traffico, essendo da questo prodotte. In termini di annualità, la piovosità stagionale influisce sulle manutenzioni effettuate o l'avverarsi di determinate esigenze manutentive può spostare il baricentro di alcune attività in talune annualità, piuttosto che in altre. Pertanto non è possibile definire uno standard annuale attendibile di produzione rifiuti. Quanto riportato negli allegati di gara in termini di quantitativi rappresenta una condizione media dell'ultimo triennio. In merito alla determinazione del numero complessivo dei viaggi, i concorrenti, sulla scorta dell'esperienza richiesta nel settore della gestione rifiuti, note le volumetrie dei cassoni scarrabili e degli altri contenitori, possono stimare in autonomia l'ordine di grandezza dei prelievi da effettuarsi. Tale stima rientra tra i rischi d'impresa, di cui ciascun concorrente deve tenere conto nella formulazione del prezzo.
DOMANDA: Autocarro con ragno: All'art. 4 di Allegato B è richiesta, per l'automezzo dotato di gru, una portata residua di almeno 180 q.li. Si chiede se si intendeva riferirsi al PTT dell'autocarro, ovvero alla portata utile complessiva dell'autotreno.
RISPOSTA: In merito alla portata dell'autocarro da adibirsi al trasporto dei cassoni scarrabili, si chiarisce che i 180 quintali indicati in allegato, costituiscono refuso. Nell'allegato s'intendeva in realtà indicare 160 quintali, intesi come portata residua, utile al sollevamento di un cassone scarrabile e dei rifiuti ivi contenuti.
DOMANDA: Caratteristiche veicoli Artt. 1 e 2 Allegato B: Vengono prescritte tanto le volumetrie dei veicoli da impiegare, che le larghezze, indicate in 2300 mm e 2250 mm rispettivamente. Si prega di voler confermare che non sono richiesti veicoli speciali, ma di comune diffusione sul mercato come, per esempio, il carro IVECO ML120E24 - /P - /FP del quale si allega la scheda tecnica. Analogamente dovrebbe valere per la volumetria del veicolo da usare, che altrimenti sarebbe discriminatoria. Tanto vero che per i veicoli di dui all'art. 3 non è indicata alcuna di tali prescrizioni e che, comunque, i veicoli da impiegarsi devono essere provvisti di girofaro e segnale di "passaggio obbligatorio a sinistra"
RISPOSTA: In merito alle larghezze prescritte per i veicoli da impiegare nell'esecuzione degli artt. 1 e 2, si chiarisce che i veicoli da impiegarsi devono in entrambi i casi essere di larghezza non superiore a 2300 mm, per le ragioni legate all'esecuzione in sicurezza palesate anche in fase di sopralluogo. Trattasi dunque di errore materiale l'indicazione della larghezza massima pari a 2250 mm indicata in art. 2. La Società, nell'indicare i 2300 mm, ha già operato una scelta inclusiva rispetto ai modelli di veicolo attrezzato impiegabili. Lo stesso dicasi per le volumetrie, da considerarsi come volume utile per il trasporto del rifiuto compattato. In merito al confronto con le dimensioni indicate all'art.3, l'osservazione effettuata nel quesito è erronea, poiché non tiene conto delle differenti condizioni d'impiego: difatti i cassonetti oggetto del lavaggio non si trovano all'interno delle piazzole di sosta in emergenza, bensì in aree di parcheggio o, nel caso di maggior rischio traffico, all'interno di ampi piazzali di esazione, laddove la velocità dei veicoli è limitata e lo spazio di manovra è ampio. Non si è ritenuto dunque necessario vincolare le dimensioni dei veicoli da utilizzarsi, i quali transitano normalmente lungo l'autostrada, al fine di eseguire il servizio.
DOMANDA: Nella scheda 7, per i servizi di cui all'art. 1 e all'art. 2, vengono riportati alla voce "Quantità previste" un numero di interventi diversi rispetto al numero riportato nell'all'egato D "Programma interventi": si chiede a quale numero si debba far riferimento.
RISPOSTA: Il numero interventi indicato in Scheda 7 è corretto. In allegato D, programma interventi, sono stati erroneamente invertiti alcuni interventi di tipo 2 con interventi di tipo 1. Si faccia dunque riferimento a quanto riportato in Scheda 7.
DOMANDA: Nell'allegato F (elenco e ubicazione contenitori), per la A28 tratta nodo Portogruaro - innesto A27, è indicato un numero di 227 cestini, nell'allegato B art. 2, per tutta la tratta A28 e relative pertinenze, è indicato un numero complessivo di 165 cestini da svuotare. Si chiede quale sia il numero esatto dei cestini e, se all'allegato B viene inteso che non tutti siano da vuotare, quali siano effettivamente da vuotare.
RISPOSTA: In merito al numero di cestini, di cui effettuare la vuotatura in A28, è corretta l'indicazione di 165 cestini. Erroneamente in allegato F è stato computato nel numero di cestini della A28 il numero di cestini aggiuntivo che si prevede in A4, allorquando saranno ultimati i lavori dei lotti avviati della terza corsia. Il numero complessivo di 600 cestini è da considerarsi corretto e corrispondente al numero di cestini complessivo su tutte le tratte a ultimazione dei lavori.
DOMANDA: Nell'allegato b art. 1 viene indicato "n. 1 autocompattatore con volume di carico utile non inferiore a 4,5 mc e non superiore a 8 mc, con larghezza massima, senza specchi, non superiore a 2300 mm", nell'art. 2 dello stesso allegato viene indicato 1 autocompattatore con le stesse caratteristiche ma con larghezza non superiore 2250 mm. Si chiede quale sia effettivamente la larghezza massima richiesta per i mezzi.
RISPOSTA: In merito alle larghezze prescritte per i veicoli da impiegare nell'esecuzione degli artt. 1 e 2, si chiarisce che i veicoli da impiegarsi devono in entrambi i casi essere di larghezza non superiore a 2300 mm, per le ragioni legate all'esecuzione in sicurezza palesate anche in fase di sopralluogo. Trattasi dunque di errore materiale l'indicazione della larghezza massima pari a 2250 mm indicata in art. 2. La Società, nell'indicare i 2300 mm, ha già operato una scelta inclusiva rispetto ai modelli di veicolo attrezzato impiegabili. Lo stesso dicasi per le volumetrie, da considerarsi come volume utile per il trasporto del rifiuto compattato. In merito al confronto con le dimensioni indicate all'art.3, l'osservazione effettuata nel quesito è erronea, poiché non tiene conto delle differenti condizioni d'impiego: difatti i cassonetti oggetto del lavaggio non si trovano all'interno delle piazzole di sosta in emergenza, bensì in aree di parcheggio o, nel caso di maggior rischio traffico, all'interno di ampi piazzali di esazione, laddove la velocità dei veicoli è limitata e lo spazio di manovra è ampio. Non si è ritenuto dunque necessario vincolare le dimensioni dei veicoli da utilizzarsi, i quali transitano normalmente lungo l'autostrada, al fine di eseguire il servizio.
DOMANDA: Nell'allegato b art. 3 è richiesto "n. 1 autocarro, dotato di ragno, per il trasporto di cassoni scarrabili, con portata utile residua non inferiore a 180 quintali". Premesso che dalle ricerche di mercato effettuate non sembra possibile ottenere tale portata utile residua con la sola motrice, se non con l'utilizzo di un mezzo d'opera appositamente allestito, si chiede se per ottenere la portata utile residua richiesta sia possibile anche l'impiego di 1 rimorchio.
RISPOSTA: In merito alla portata dell'autocarro da adibirsi al trasporto dei cassoni scarrabili, si chiarisce che i 180 quintali indicati in allegato, costituiscono refuso. Nell'allegato s'intendeva in realtà indicare 160 quintali, intesi come portata residua, utile al sollevamento di un cassone scarrabile e dei rifiuti ivi contenuti