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Bandi, avvisi e appalti

05/13 - L

Codice 05/13 - L

Pubblicazione07/07/2014
Oggetto C.I.G.: 5820113D2C  C.U.P.: I21B11000300005 Realizzazione di telepedaggio e percorrenza reale (S.E.T./S.I.T.)

11.07.2014: E' stato inserito nuovamente il disciplinare di gara, ora completo delle date di scadenza presentazione offerte, prima seduta pubblica di gara e del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti. Rimane inalterato tutto il resto.

FAQ

DOMANDA: Considerato che il C.S.A. al paragrafi 4.3 o 4.4 esplicitamente definisce l'architettura proposta nel capitolato e le modifiche all'armadio di stazione SB96 di cui al punto 4.3.2 come "base" e che tale soluzione "base" prevede l'inserimento del calcolatore nell'armadio di pista e la comunicazione dei calcolatori con la rete di stazione per il tramite del convertitore elettro-ottico del punto 4.3.2.2 da inserire nell'armadio 5B96 di stazione, chiediamo conferma che la compilazione della "Scheda di Valutazione 1: Sub-criteri Voce T1-Qualità Tecnica del Sistema" per i subcriteri da T1.2 a T1.6 si debba appunto fare riferimento alla implementazione proposta da parte del Concorrente di tale descritta soluzione "base", rimanendo invece a parte in quanto "eventuale", e da descrivere nella relazione tecnica di dettaglio, la soluzione proposta per l'eventuale inserimento del calcolatore di pista nell'armadio di stazione, subcriterio T1.7, la quale, proprio in ragione dello spostamento del calcolatore di pista in stazione, potrebbe richiedere apparati ed accessori aggiuntivi rispetto alla soluzione "base" richiesta.

RISPOSTA: Circa la compilazione dei subelementi da T1.2 a T1.6, relativi alla "Scheda di valutazione 1: elemento T1 Qualità tecnica del sistema", si precisa che tali subelementi sono direttamente riferiti sia al subelemento T1.1, nel quale è esplicitato che la valutazione sarà effettuata sull'architettura di pista "proposta", sia al subelemento T1.7.
Ciò premesso, qualora si ritenesse di proporre un'architettura diversa dalla soluzione "base", posto che tale implementazione non implica necessariamente "apparati ed accessori aggiuntivi ….", i "quantitativi di nuovi apparati ed accessori da installare", da indicare nei subelementi da T1.2 a T1.6, dovranno essere coerenti con l'architettura proposta, e non con la soluzione "base", in quanto quest'ultima di fatto superata e della quale non ci sarebbero evidenze.

DOMANDA: Con riferimento al CSA paragrafo 4.4.1. "Installazione apparecchiature" chiediamo conferma che il richiesto posizionamento della telecamera in pista di uscita sul lato "sbloccaggio" sia un refuso. Questo perché la lettura della targa anteriore veicolo, per essere utilizzabile al fine della determinazione della percorrenza reale, deve precedere l'operazione di pagamento e quindi essere acquisita sul lato preclassifica/zona di esazione.
RISPOSTA: Con riferimento al CSA paragrafo 4.4.1 "Installazione apparecchiature" si conferma quanto riportato circa il posizionamento della telecamera in pista di uscita, che deve effettivamente essere installata in zona "sbloccaggio", e direzionata verso la zona "esazione" in modo da poter effettuare la lettura della targa anteriore del mezzo che si appresta a effettuare le operazioni di esazione.

DOMANDA: Con riferimento alla "scheda di valutazione n.1 - sub criteri voce T1 -qualità tecnica del sistema", chiediamo conferma che:
• le telecamere ANPR debbano essere considerate apparati "di rilevamento";
• alle voci "cavi elettrici" e "cavi ottici" debbano essere computati solo cavi esterni al quadro elettrico di pista ed all'armadio SB96, eliminando dal conteggio le bretelle e la cavetteria interna, che non hanno impatto al fini installativi.
RISPOSTA: - Con riferimento alla "Scheda di valutazione n.1 - sub criteri voce T1 - qualità tecnica del sistema", si precisa che:
• Le telecamere ANPR sono espressamente previste nel CM e CME agli articoli 4 e 5 (fornitura) e 19 (installazione); non rientrano quindi nel novero di eventuali migliorie che si intendesse eventualmente proporre rispetto alla "soluzione base"; pertanto non vanno conteggiate nella compilazione della "scheda di valutazione n.1", dal sub criterio T1.2 al T1.6, in nessuna delle voci indicate.
• Si conferma che nelle voci "cavi elettrici" e "cavi ottici" non vanno considerati bretelle e cavi "interni", precisando che con questo termine si deve intendere quelli necessari al collegamento di dispositivi posti all'interno del medesimo armadio, box, o quadro in genere (ad esempio l'armadio SB96 o il quadro elettrico di pista). Vanno quindi conteggiati solo quelli "esterni", eventualmente necessari al collegamento di apparati/dispositivi non inseriti nel medesimo armadio, box o quadro.

DOMANDA: Con riferimento sempre alla "scheda di valutazione n.1 - sub criteri- voce T1 -qualità tecnica del sistema", chiediamo delucidazioni in merito a cosa considerare alla voce "altri apparati" e perché tale voce è presente solo per la pista Q.
RISPOSTA: Con riferimento alla "Scheda di valutazione n.1 - sub criteri voce T1 - qualità tecnica del sistema", si precisa che nella voce "altri apparati" vanno conteggiati eventuali apparati non riconducibili alle altre voci presenti (a titolo di esempio: trasformatori, alimentatori). Il fatto che questa voce "altri apparati" sia presente solo nella pista "Q" è da considerarsi un refuso; qualora questi ulteriori apparati -per come sono stati precedentemente definiti - fossero effettivamente presenti anche nella soluzione proposte per le altre tipologie di pista previste, gli stessi vanno conteggiati e indicati per ciascuna tipologia di pista coinvolta.

DOMANDA: Con riferimento al "Disciplinare di Gara" punto 9 " Busta B - Offerta Tecnica" , chiediamo se sia consentito allegare alle relazioni tecniche di cui al punti T1.1 e T1.7 delle tavole riportanti schemi elettrici, a maggior chiarimento della proposta tecnica, al di fuori del limite imposto di rispettivamente 20 e 10 pagine.
RISPOSTA: Con riferimento al "Disciplinare di Gara" punto 9 "Busta B - Offerta Tecnica", si acconsente ad allegare (anche nel caso in cui questo faccia sforare i limiti numerici previsti) alle relazioni tecniche (punti T1.1 e T1.7) anche eventuali tavole/schemi elettrici, solo se gli stessi sono in numero limitato e strettamente correlati alla proposta tecnica offerta e alla "Scheda di valutazione n.1". Si precisa, peraltro, che non saranno presi in considerazioni documenti che non siano riconducibili a quanto sopra specificato.