Codice 14/16 - S
C.I.G. 7116518070
Importo lordo € 20.802.264,93
Pubblicazione14/08/2017
Scadenza presentazione offerta26/09/2017
OggettoServizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
N.B.: in data 19.09.2017 è stato modificato l'allegato "costi orari", ora corretto nella parte relativa all'elemento retributivo "maneggio denaro" del Livello C - addetto esazione.
N.B.: in data 19.09.2017 è stato modificato l'allegato "costi orari", ora corretto nella parte relativa all'elemento retributivo "maneggio denaro" del Livello C - addetto esazione.
FAQ
DOMANDA 1: In merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 6, pag, 4 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Possedere un fatturato relativo a servizi analoghi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base d'asta (Euro 20.802.264,93)", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio debbano intendersi gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè il triennio 2014 ‐ 2015 ‐ 2016.
RISPOSTA 1: No, come si legge al punto 6 del disciplinare si deve prendere in considerazione il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ergo l’arco temporale da prendere in considerazione è il seguente: 09.08.2014 – 08.08.2017.-.
DOMANDA 2: In merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 6, pag, 4 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Possedere un fatturato relativo a servizi analoghi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base d'asta (Euro 20.802.264,93)", SI CHIEDE CONFERMA CHE, nella compilazione del DGUE, tale requisito vada dichiarato nella Parte IV (Criteri di selezione), Sezione B (Capacità economica e finanziaria), punto 2a (Fatturato annuo specifico) e nella Parte IV (Criteri di selezione), Sezione C (Capacità tecniche e professionali), punto 1b (Elenco servizi).
RISPOSTA 2: Sì, si conferma che tale requisito dovrà essere indicato nella Parte IV (Criteri di selezione), sia nella Sezione B (Capacità economica e finanziaria), punto 2a (Fatturato annuo specifico) che nella Parte IV (Criteri di selezione), Sezione C (Capacità tecniche e professionali), punto 1b (Elenco servizi).
DOMANDA 3: Relativamente alla gara in oggetto, pag. 4, punto 6 del disciplinare ‘REQUISITI DI PARTECIPAZIONE’ si chiede di chiarire cosa intenda la S.A. per ‘importo netto contrattuale”.
RISPOSTA 3: per “importo netto contrattuale” si intende l’importo contrattuale, risultante dalla somma del costo del lavoro dei lavoratori somministrati con il margine d’intermediazione dell’operatore economico, al netto dell’IVA.
DOMANDA 4: Si richiede se sia sufficiente indicare il fatturato annuo/cliente.
RISPOSTA 4: L’offerta dovrà essere corredata dall’elenco dei servizi analoghi, svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, indicando per ciascuno di essi il committente pubblico o privato, l’importo netto contrattuale (somma del costo del lavoro dei somministrati e del margine d’intermediazione al netto dell’IVA) e il relativo periodo di svolgimento.
DOMANDA 5: In merito alla procedura in oggetto e a seguito della Vs. risposta alla domanda n. 4, SI CHIEDE CONFERMA CHE, al fine di comprovare il possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 6, pag, 4 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Possedere un fatturato relativo a servizi analoghi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base d'asta (Euro 20.802.264,93)", l'operatore economico partecipante alla gara dovrà dichiarare "l’importo netto contrattuale (somma del costo del lavoro dei somministrati e del margine d’intermediazione al netto dell’IVA)" riferito al triennio 09.08.2014 – 08.08.2017.
RISPOSTA 5: La risposta alla domanda 4, da Voi citata, è ampiamente esaustiva a riguardo: si ribadisce dunque che per l’ammontare dei servizi analoghi rileverà la somma del costo del lavoro dei somministrati e del margine d’intermediazione al netto dell’I.V.A. nel periodo di riferimento da Voi indicato.
DOMANDA 6: SI CHIEDE, altresì, CONFERMA che il requisito succitato potrà essere eventualmente comprovato mediante certificati di buona esecuzione e/o attraverso la presentazione di fatture.
RISPOSTA 6: Si conferma.
DOMANDA 7: Spett.le ente, in riferimento al punto: “per consentire l’eventuale riscrittura della relazione sopra descritta, all’offerta tecnica nella busta B deve essere allegato un supporto (CD, DVD, supporto USB) contenente la relazione e gli allegati in formato editabile word .doc.?
Chiediamo chiarimenti, perché la relazione tecnica potrebbe essere riscritta. trattasi di refuso e dunque l'offerta su supporto deve essere in pdf?
RISPOSTA 7: Si conferma che non si tratta di un refuso. In particolare si evidenzia che i due paragrafi antecedenti quello da voi evidenziato, indicati a pagina 9 del disciplinare di gara, citano testualmente:
“La relazione contenente l’offerta tecnica non dovrà superare un massimo di n. 20 (venti) facciate formato A4, carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm. La relazione potrà essere corredata da documentazione integrativa quale, a titolo esemplificativo, organigramma aziendale, attestati di corso e curricula professionali che sarà esclusa dal conteggio delle 20 pagine. La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati. Le facciate eccedenti il limite massimo indicato non saranno prese in considerazione e i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell’offerta.
Qualora l’operatore economico presenti una relazione con carattere e/o interlinea e/o bordi più piccoli di quanto sopra indicato, la Commissione Giudicatrice procederà alla riscrittura della medesima con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, bordi 2 cm. In tale operazione non sarà modificata la dimensione di eventuali tabelle e figure inserite nel testo. Nel caso dopo tale riscrittura le facciate della relazione siano superiori a 20, copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell’offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per l’operatore economico ai fini dell’eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.”
Per consentire l’eventuale riscrittura della relazione sopra descritta, all’offerta tecnica nella busta B deve essere allegato un supporto (CD, DVD, supporto USB) contenente la relazione e gli allegati in formato editabile word .doc.”
Si ribadisce pertanto che all’offerta tecnica deve essere allegato un supporto (CD, DVD, supporto USB) contenente la relazione e gli allegati in formato editabile word .doc.
DOMANDA 8: Norme Tecniche, Art. 3 Obblighi delle parti, al punto 1 – Obblighi a carico dell’operatore economico, in merito al punto in cui si dice che “l’Operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere con il prestatore di lavoro un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, conforme alla normativa vigente”.
Si ritiene che tale richiesta sia in discordanza con il servizio richiesto tramite l’appalto consistente nella somministrazione di lavoro a tempo determinato” e che non sia possibile condizionare la scelta dell’Agenzia sulle modalità di erogazione del servizio, vincolando e obbligando scelte imprenditoriali limitando la libertà e l’autonomia organizzativa dell’Agenzia.
RISPOSTA 8: La tipologia dell’appalto in questione prevede anche la richiesta di sottoscrizione con il prestatore di lavoro di contratti di somministrazione a tempo indeterminato, ergo si conferma quanto previsto all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
DOMANDA 9: “Descrizione modalità adottate per l’attivazione delle procedure in caso di mancanza di occasioni di lavoro: evidenza di eventuali costi a carico della Stazione Appaltante oltre a quanto previsto dal CCNL delle APL”. (Valutata positivamente offerta che avrà minori costi). Cosa intendete?
RISPOSTA 9: Si fa riferimento ad eventuali rapporti di lavoro richiesti dalla Stazione appaltante all’Operatore economico con risorse assunte con contratto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.
DOMANDA 10: Avete somministrati attualmente in forza? se si chiediamo gentilmente di fornirci: il numero dei somministrati attualmente in essere. Quali sono i livelli di inquadramento dei lavoratori attualmente in forza? Ci sono dei lavoratori assunti a tempo indeterminato? In caso affermativo quanti sono e quando sono stati stabilizzati?
RISPOSTA 10: Attualmente è attivo un contratto di somministrazione di lavoro. Con riferimento a quanto previsto all’art. 3 comma 1 “Obblighi a carico dell’Operatore Economico” – pagg. 6 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche, l’elenco dei rapporti di somministrazione da mantenere sarà fornito all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
DOMANDA 11: Chiediamo relativamente alle tabelle dei costi: Relativamente al livello C mansione esattore pag. 7: c’è probabile refuso/errore relativamente alle ore annue di rol ed ex festività da 36 e 40 indicati negli altri livelli, si passa a 8 ed 8 sempre per questa mansione /livello chiediamo conferma della correttezza dell’importo dell’indennità di maneggio denaro segnaliamo che in alcune tabelle l’Inps è pari a 28,68% ed in altre 28,58% stesso discorso per voce Ebitemp, in alcuni casi pari a 0,2%, ed in altri pari a 0,3% chiediamo conferma che la voce di tariffa da considerare per i vari livelli è pari a 0721.
RISPOSTA 11: Il valore delle ore annue è corretto. Maneggio denaro: l’importo dell’indennità maneggio denaro calcolato nella scheda dei costi orari “livello C addetto esazione” è stato modificato. Si specifica che il corrispettivo sarà comunque determinato in base al CCNL e alla contrattazione integrativa aziendale vigenti come definito nell’art 7 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche. L’aliquota contributiva applicata complessivamente alle retribuzioni è la medesima per tutti i livelli. La ripartizione della stessa risulta errata nei livelli A1, B, B1 e C (non esattore). La ripartizione corretta è la seguente:
RISPOSTA 1: No, come si legge al punto 6 del disciplinare si deve prendere in considerazione il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ergo l’arco temporale da prendere in considerazione è il seguente: 09.08.2014 – 08.08.2017.-.
DOMANDA 2: In merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 6, pag, 4 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Possedere un fatturato relativo a servizi analoghi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base d'asta (Euro 20.802.264,93)", SI CHIEDE CONFERMA CHE, nella compilazione del DGUE, tale requisito vada dichiarato nella Parte IV (Criteri di selezione), Sezione B (Capacità economica e finanziaria), punto 2a (Fatturato annuo specifico) e nella Parte IV (Criteri di selezione), Sezione C (Capacità tecniche e professionali), punto 1b (Elenco servizi).
RISPOSTA 2: Sì, si conferma che tale requisito dovrà essere indicato nella Parte IV (Criteri di selezione), sia nella Sezione B (Capacità economica e finanziaria), punto 2a (Fatturato annuo specifico) che nella Parte IV (Criteri di selezione), Sezione C (Capacità tecniche e professionali), punto 1b (Elenco servizi).
DOMANDA 3: Relativamente alla gara in oggetto, pag. 4, punto 6 del disciplinare ‘REQUISITI DI PARTECIPAZIONE’ si chiede di chiarire cosa intenda la S.A. per ‘importo netto contrattuale”.
RISPOSTA 3: per “importo netto contrattuale” si intende l’importo contrattuale, risultante dalla somma del costo del lavoro dei lavoratori somministrati con il margine d’intermediazione dell’operatore economico, al netto dell’IVA.
DOMANDA 4: Si richiede se sia sufficiente indicare il fatturato annuo/cliente.
RISPOSTA 4: L’offerta dovrà essere corredata dall’elenco dei servizi analoghi, svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, indicando per ciascuno di essi il committente pubblico o privato, l’importo netto contrattuale (somma del costo del lavoro dei somministrati e del margine d’intermediazione al netto dell’IVA) e il relativo periodo di svolgimento.
DOMANDA 5: In merito alla procedura in oggetto e a seguito della Vs. risposta alla domanda n. 4, SI CHIEDE CONFERMA CHE, al fine di comprovare il possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 6, pag, 4 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Possedere un fatturato relativo a servizi analoghi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base d'asta (Euro 20.802.264,93)", l'operatore economico partecipante alla gara dovrà dichiarare "l’importo netto contrattuale (somma del costo del lavoro dei somministrati e del margine d’intermediazione al netto dell’IVA)" riferito al triennio 09.08.2014 – 08.08.2017.
RISPOSTA 5: La risposta alla domanda 4, da Voi citata, è ampiamente esaustiva a riguardo: si ribadisce dunque che per l’ammontare dei servizi analoghi rileverà la somma del costo del lavoro dei somministrati e del margine d’intermediazione al netto dell’I.V.A. nel periodo di riferimento da Voi indicato.
DOMANDA 6: SI CHIEDE, altresì, CONFERMA che il requisito succitato potrà essere eventualmente comprovato mediante certificati di buona esecuzione e/o attraverso la presentazione di fatture.
RISPOSTA 6: Si conferma.
DOMANDA 7: Spett.le ente, in riferimento al punto: “per consentire l’eventuale riscrittura della relazione sopra descritta, all’offerta tecnica nella busta B deve essere allegato un supporto (CD, DVD, supporto USB) contenente la relazione e gli allegati in formato editabile word .doc.?
Chiediamo chiarimenti, perché la relazione tecnica potrebbe essere riscritta. trattasi di refuso e dunque l'offerta su supporto deve essere in pdf?
RISPOSTA 7: Si conferma che non si tratta di un refuso. In particolare si evidenzia che i due paragrafi antecedenti quello da voi evidenziato, indicati a pagina 9 del disciplinare di gara, citano testualmente:
“La relazione contenente l’offerta tecnica non dovrà superare un massimo di n. 20 (venti) facciate formato A4, carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm. La relazione potrà essere corredata da documentazione integrativa quale, a titolo esemplificativo, organigramma aziendale, attestati di corso e curricula professionali che sarà esclusa dal conteggio delle 20 pagine. La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati. Le facciate eccedenti il limite massimo indicato non saranno prese in considerazione e i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell’offerta.
Qualora l’operatore economico presenti una relazione con carattere e/o interlinea e/o bordi più piccoli di quanto sopra indicato, la Commissione Giudicatrice procederà alla riscrittura della medesima con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, bordi 2 cm. In tale operazione non sarà modificata la dimensione di eventuali tabelle e figure inserite nel testo. Nel caso dopo tale riscrittura le facciate della relazione siano superiori a 20, copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell’offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per l’operatore economico ai fini dell’eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.”
Per consentire l’eventuale riscrittura della relazione sopra descritta, all’offerta tecnica nella busta B deve essere allegato un supporto (CD, DVD, supporto USB) contenente la relazione e gli allegati in formato editabile word .doc.”
Si ribadisce pertanto che all’offerta tecnica deve essere allegato un supporto (CD, DVD, supporto USB) contenente la relazione e gli allegati in formato editabile word .doc.
DOMANDA 8: Norme Tecniche, Art. 3 Obblighi delle parti, al punto 1 – Obblighi a carico dell’operatore economico, in merito al punto in cui si dice che “l’Operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere con il prestatore di lavoro un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, conforme alla normativa vigente”.
Si ritiene che tale richiesta sia in discordanza con il servizio richiesto tramite l’appalto consistente nella somministrazione di lavoro a tempo determinato” e che non sia possibile condizionare la scelta dell’Agenzia sulle modalità di erogazione del servizio, vincolando e obbligando scelte imprenditoriali limitando la libertà e l’autonomia organizzativa dell’Agenzia.
RISPOSTA 8: La tipologia dell’appalto in questione prevede anche la richiesta di sottoscrizione con il prestatore di lavoro di contratti di somministrazione a tempo indeterminato, ergo si conferma quanto previsto all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
DOMANDA 9: “Descrizione modalità adottate per l’attivazione delle procedure in caso di mancanza di occasioni di lavoro: evidenza di eventuali costi a carico della Stazione Appaltante oltre a quanto previsto dal CCNL delle APL”. (Valutata positivamente offerta che avrà minori costi). Cosa intendete?
RISPOSTA 9: Si fa riferimento ad eventuali rapporti di lavoro richiesti dalla Stazione appaltante all’Operatore economico con risorse assunte con contratto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.
DOMANDA 10: Avete somministrati attualmente in forza? se si chiediamo gentilmente di fornirci: il numero dei somministrati attualmente in essere. Quali sono i livelli di inquadramento dei lavoratori attualmente in forza? Ci sono dei lavoratori assunti a tempo indeterminato? In caso affermativo quanti sono e quando sono stati stabilizzati?
RISPOSTA 10: Attualmente è attivo un contratto di somministrazione di lavoro. Con riferimento a quanto previsto all’art. 3 comma 1 “Obblighi a carico dell’Operatore Economico” – pagg. 6 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche, l’elenco dei rapporti di somministrazione da mantenere sarà fornito all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
DOMANDA 11: Chiediamo relativamente alle tabelle dei costi: Relativamente al livello C mansione esattore pag. 7: c’è probabile refuso/errore relativamente alle ore annue di rol ed ex festività da 36 e 40 indicati negli altri livelli, si passa a 8 ed 8 sempre per questa mansione /livello chiediamo conferma della correttezza dell’importo dell’indennità di maneggio denaro segnaliamo che in alcune tabelle l’Inps è pari a 28,68% ed in altre 28,58% stesso discorso per voce Ebitemp, in alcuni casi pari a 0,2%, ed in altri pari a 0,3% chiediamo conferma che la voce di tariffa da considerare per i vari livelli è pari a 0721.
RISPOSTA 11: Il valore delle ore annue è corretto. Maneggio denaro: l’importo dell’indennità maneggio denaro calcolato nella scheda dei costi orari “livello C addetto esazione” è stato modificato. Si specifica che il corrispettivo sarà comunque determinato in base al CCNL e alla contrattazione integrativa aziendale vigenti come definito nell’art 7 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche. L’aliquota contributiva applicata complessivamente alle retribuzioni è la medesima per tutti i livelli. La ripartizione della stessa risulta errata nei livelli A1, B, B1 e C (non esattore). La ripartizione corretta è la seguente:
Contributi | % |
INPS | 28,68% |
ASPI | 1,40% |
Forma.Temp | 4,00% |
E.Bi.Temp | 0,20% |
INAIL | a seconda della mansione |
Voce di tariffa da considerare per i vari livelli: solamente per i lavoratori appartenenti al “livello C addetto esazione” la voce di tariffa applicata è la 0721. Per i rimanenti livelli la voce di tariffa applicata sarà determinata in base alla mansione effettivamente svolta. Nelle relative schede di calcolo dei costi è stata utilizzata un’aliquota media corrispondente alla voce di tariffa 0724.
DOMANDA 12: E‘ possibile quantificare l'importo delle spese contrattuali in caso di aggiudicazione?
RISPOSTA 12: Le spese contrattuali in caso di aggiudicazione sono quantificate al punto 16 del disciplinare di gara e sono comprensive non solo delle spese di pubblicazione, ma anche dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro legate alla stipula del contratto.
DOMANDA 13: SCHEMA DI CONTRATTO - art. 3, 11 e 12: si chiede di prendere in considerazione, nel caso di recesso/risoluzione, la normativa inerente la somministrazione lavoro e il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro).
RISPOSTA 13: Lo schema di contratto rimane invariato. In sede di stipula del contratto con l’aggiudicatario del servizio sarà fatta una valutazione in merito all’inserimento della disposizione richiesta dall’Operatore Economico.
DOMANDA 14: SCHEMA DI CONTRATTO - art 13: eventuali spese per vitto, alloggio, pratiche essendo funzionali all’esecuzione del servizio dell’utilizzatore e non pertanto alla somministrazione lavoro, chiediamo siano rimborsate dall’Ente.
RISPOSTA 14: Le spese di trasferimento, vitto, alloggio riguardanti il personale somministrato del contratto in questione saranno rimborsate dall’Utilizzatore. Le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione, essendo relative al personale dipendente dell’Agenzia per il lavoro, sono a carico dell’Agenzia per il lavoro stessa.
DOMANDA 15: SCHEMA DI CONTRATTO - art 15: rispetto alle prescrizioni sulla sicurezza, gestita all’utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15, l’Agenzia non può agire sui somministrati che sono sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore, può sensibilizzarli sulla materia, ma poi è l’utilizzatore a dover sorvegliare su questo aspetto.
RISPOSTA 15: Nell’art. 15 dello Schema di contratto si fa riferimento al personale dipendente dell’Agenzia per il lavoro e non al personale somministrato utilizzato dalla Stazione Appaltante.
DOMANDA 16: SCHEMA DI CONTRATTO - art 16: in relazione ai danni e alle responsabilità chiediamo che l’ente confermi che l’Agenzia risponderà solo per fatti accertati e ad essa imputabili e non per qualsiasi fatto occorso durante la fornitura, nei limiti della propria polizza.
RISPOSTA 16: Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali “Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico” in relazione ai danni ed alle responsabilità si rimanda alla Legge applicabile e vigente dell’Ordinamento.
DOMANDA 17: SCHEMA DI CONTRATTO – art 20: ultimo cpv considerata la particolarità del servizio, ci sembra non applicabile.
RISPOSTA 17: No, l’art. 20 rimane invariato.
DOMANDA 18: CSA NORME TECNICHE - art 2: per quanto concerne le visite mediche e la formazione specifica segnaliamo che rientrano nel complesso delle attribuzioni in capo all’utilizzatore ex art 34 D. Lgs. 81/15 e 22 CCNL Agenzie per il lavoro.
RISPOSTA 18: Con riferimento al comma 4 e comma 7 dell’art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” si conferma che le visite mediche preventive, comprese quelle effettuate in fase pre-assuntiva, e la formazione specifica sono a carico dell’Agenzia per il lavoro.
DOMANDA 19: CSA NORME TECNICHE - art 9: in relazione alle manleve e responsabilità, fermo che riteniamo debba essere accertata la responsabilità dell’Agenzia, evidenziamo che per quanto concerne gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi dell’utilizzatore, questi ne è responsabile e pertanto riteniamo non possa essere chiesto all’Agenzia di vigilare su tali condizioni; inoltre per quanto concerne la responsabilità verso terzi si richiama l’art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15.
RISPOSTA 19: Fermo quanto previsto dall'art. 9 in relazione alle manleve e responsabilità si rimanda alle norme del vigente ordinamento.
DOMANDA 20: CSA NORME GENERALI - art 10.6 e 11: si chiede di prendere in considerazione, nel caso di recesso/risoluzione, la normativa inerente la somministrazione lavoro e il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) o, in caso di chiusura del rapporto per cause differente dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla predetta scadenza contrattuale, con conseguente onere dell’utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
RISPOSTA 20: In sede di stipula del contratto con l’aggiudicatario del servizio sarà fatta una valutazione in merito all’inserimento della disposizione richiesta dall’Operatore Economico.
DOMANDA 21: CSA NORME GENERALI - art. 19.5: chiediamo che le penali non siano decurtate dalla fattura costituente rimborso del costo del lavoro.
RISPOSTA 21: Si conferma quanto previsto dalla disposizione capitolare richiamata dall’Operatore Economico.
DOMANDA 22: CSA NORME GENERALI - art 29: segnaliamo che in base alla Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e determina AVCP 100/2012 le Agenzie non possono accendere Polizze ulteriori rispetto a quelle già in loro possesso, pertanto si chiede di accettare quelle già attive senza chiedere modifiche e/o integrazioni.
RISPOSTA 22: Nell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali “Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico” sono riportate anche le condizioni alternative alla stipulazione di una nuova polizza.
DOMANDA 23: CSA NORME GENERALI - art 31: chiediamo conferma si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia poiché in relazione ai somministrati l’onere sulla sicurezza permane in capo all’utilizzatore (art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15).
RISPOSTA 23: Sì, si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia, escluso in personale somministrato presso la Stazione appaltante.
DOMANDA 24: CSA NORME GENERALI - art 37: chiediamo conferma si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia.
RISPOSTA 24: Sì, si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia, escluso in personale somministrato presso la Stazione appaltante.
DOMANDA 25: CSA NORME GENERALI - art 42. 2: evidenziamo che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15.
RISPOSTA 25: Si ribadisce quanto esposto nell'art.9 del CSA – Norme Tecniche, atteso che il tema sulla responsabilità verso terzi è regolata per legge.
DOMANDA 26: CSA NORME GENERALI - art 46: chiediamo a quanto ammontano le spese, chiedendo conferma che l’elencazione di cui all’articolo e generica e verrà applicata per quanto compatibile con la somministrazione lavoro.
RISPOSTA 26: Le spese contrattuali in caso di aggiudicazione sono quantificate al punto 16 del disciplinare di gara e sono comprensive non solo delle spese di pubblicazione, ma anche dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro legate alla stipula del contratto.
DOMANDA 27: CSA NORME GENERALI - art 48: segnaliamo che nella somministrazione lavoro l’Agenzia non tratta dati di cui è Titolare l’Ente e pertanto non serve nominare il Responsabile esterno.
RISPOSTA 27: Si specifica che nel caso in questione S.p.A. Autovie Venete non è da considerare quale Ente ma quale Stazione appaltante. Inoltre l’Agenzia per il lavoro, fornendo alla Stazione appaltante i curricula, trasmette dati personali. Quindi, ex art. 29 d.lgs. 196/2003 è facoltà della Stazione appaltante nominare quale responsabile esterno l’Operatore economico, che è interessato al rapporto di tipo contrattuale derivante dalla natura giuridica del CSA, dal momento che nell’appalto è compresa la fornitura di curricula contenenti per sua natura dati personali, delle risorse somministrabili. Appare dunque evidente che l’operatore economico in possesso dei dati oggetto dell’appalto deve conformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
DOMANDA 28: La presente per chiedervi il seguente chiarimento: Art 8 ‐ 8.5 Rubricato Busta A Documentazione Amministrativa "copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000 dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Attive", si chiede se, a corredo della copia fotostatica della autorizzazione ministeriale, possa essere rilasciata dichiarazione resa ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
RISPOSTA 28: Si conferma che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200, potrà essere rilasciata dichiarazione attestante il possesso della citata autorizzazione. Sarà onere dell’Operatore economico, in caso di successiva specifica richiesta della Stazione appaltante, trasmettere la documentazione comprovante quanto dichiarato in fase di gara.
DOMANDA 29: Chiediamo un chiarimento in relazione alla pagina 13 del disciplinare, ove si fa riferimento, nel merito della relazione tecnica "Elemento T3 ‐‐ Diffusione sul Territorio", alla dislocazione delle Agenzie dell'O.E. nelle province di pertinenza della rete autostradale. Orbene, si chiede una specificazione se con il termine "agenzia" debba intendersi la filiale così come risulta dalla visura camerale ovvero se possa essere inteso con tale termine anche uno sportello dell'agenzia sul territorio in questione.
RISPOSTA 29: Con il termine Agenzia si intende una sede di lavoro debitamente attrezzata con quanto necessario per l’attività da svolgere e dotata di personale operante stabilmente in loco.
DOMANDA 30: Chiediamo un chiarimento: nel disciplinare a pag. 14, relativamente all’elemento T.4 “Modalità adottate per l’attivazione delle procedure in caso di mancanza di occasioni di lavoro”, atteso che la procedura in mancanza di occasioni di lavoro è quella esclusivamente regolamentata all’articolo 25 del CCNL per le agenzie di somministrazione del 27 febbraio 2014 ed è relativa a lavoratori delle agenzie per il lavoro assunti a tempo indeterminato.
RISPOSTA 30: Si fa riferimento ad eventuali rapporti di lavoro richiesti dalla Stazione appaltante all’Operatore economico con risorse assunte con contratto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.
DOMANDA 31: Con riferimento all’art. 7, lett. b) “margine di agenzia” del C.S.A. norme tecniche, laddove codesta Stazione Appaltante dispone che nel margine di agenzia del concorrente si devono intendere ricompresi anche i costi per “eventuali visite mediche”, si chiede di precisare se ci si riferisce anche alle visite mediche preassuntive. In caso di riscontro affermativo, è doveroso precisare che ai sensi dell’art. 22, comma 8, del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, le visite mediche in fase preassuntiva (ed i relativi costi), sono a carico dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Pertanto, in caso di riscontro positivo alla suesposta richiesta di chiarimenti, posta l’evidente violazione di una norma specifica dettata in tema di somministrazione lavoro, si richiede di procedere ad una immediata rettifica degli atti di gara.
RISPOSTA 31: Si conferma che nel margine di agenzia sono comprese anche le visite mediche preassuntive e si ritiene di rientrare nel rispetto della normativa vigente.
DOMANDA 32: Posta l'apparente conflittualità degli atti di gara in ordine alla corretta fatturazione del costo orario del personale, si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, sia corretto applicare l'art. 7 del C.S.A. ‐ norme tecniche, ossia che il corretto calcolo del costo del lavoro da seguire in sede di fatturazione per le prestazioni dei lavoratori somministrati, per tutto il periodo contrattuale, sia esclusivamente il seguente:
ore lavorate X costo ora fisso riportato nelle tabelle da Voi allegate alla documentazione di gara (CSA All. 5 ‐ Costi Orari).
RISPOSTA 32: Come specificato nell’art. 2 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche “il costo orario in relazione agli elementi derivanti dal CCNL è stato calcolato in base agli aumenti retributivi fino al 31/12/2018 e stimato per i periodi successivi, mentre, gli elementi retributivi derivanti dalla contrattazione di secondo livello sono stati integralmente stimati scadendo lo stesso il 31/12/2017.”
Con la stessa metodologia, oltre alle ore lavorate, dovranno essere retribuiti anche gli straordinari e le festività.
DOMANDA 33: Al fine della determinazione della percentuale di intermediazione richiesta dall'Operatore Economico in sede gara, si deve intendere il margine percentuale risultante dallo sconto offerto rispetto al 5% posto a base di gara ? A titolo di mero esempio si chiede se è corretta la seguente interpretazione:
Ipotizzando un ribasso offerto da un concorrente pari a 1% si ottiene un margine di agenzia di 980.678,20 (990.584,04 ‐ 1%) Tale margine di agenzia così ottenuto equivarrebbe quindi ad una percentuale di margine di agenzia pari 4,95% (costo del lavoro Art. 3 Disciplinare 980.678,20/19.811.680,89= 4,95%) La tariffa di fatturazione per il Liv. A1 sarà quindi determinata applicando al costo orario da Voi indicato nella documentazione di gara (CSA All. 5 ‐ Costi Orari), € 40,47 x 4,95% ? Si chiede se è corretta tale interpretazione.
RISPOSTA 33: Si conferma che l’interpretazione è corretta.
DOMANDA 34: Si chiede se vi siano già lavoratori impiegati attualmente, (con proiezione di eventuale utilizzo immediato), e se la risposta fosse affermativa di avere l'elenco suddiviso per inquadramento ‐ ore e livelli ‐ e di questi, il numero di eventuali stabilizzati.
RISPOSTA 34: Attualmente è attivo un contratto di somministrazione di lavoro. Con riferimento a quanto previsto all’art. 3 comma 1 “Obblighi a carico dell’Operatore Economico” – pagg. 6 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Tecniche, l’elenco dei rapporti di somministrazione da mantenere sarà fornito all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
DOMANDA 35: Si chiede perché vi sono cambi di contribuzione tra tutte le figure professionali interessate dall'appalto e l'esattore liv. C.
RISPOSTA 35: L’aliquota contributiva applicata complessivamente alle retribuzioni è la medesima per tutti i livelli. La ripartizione della stessa risulta errata nei livelli A1, B, B1 e C (non esattore). La ripartizione corretta è la seguente:
Contributi | % |
INPS | 28,68% |
ASPI | 1,40% |
Forma.Temp | 4,00% |
E.Bi.Temp | 0,20% |
INAIL | a seconda della mansione |
DOMANDA 36: Si chiede come mai ci sono differenze tra ferie e ROL delle altre figure professionali interessate dall'appalto e l'esattore liv. C.
RISPOSTA 36: L’esattore di livello C, essendo un lavoratore turnista, ha una diversa maturazione dei ROL e dei permessi ex festività.
DOMANDA 37: Si chiede quali sono le voci su cui viene fatto il calcolo della 13^ e 14^ e come viene eseguito tale calcolo, in quanto dalle nostre elaborazioni non torna il dato indicato nelle tabelle inserite nella documentazione di gara.
RISPOSTA 37: Gli elementi retributivi utilizzati per il calcolo della 13^ e 14^ sono quelli elencati nel prospetto con la dicitura “sì” nelle rispettive colonne a destra dell’importo. Per il calcolo del rateo mensile è stata considerata la maturazione dei ratei di mensilità supplementare anche durante i periodi di ferie e/o permesso che di fatto non vengono fatturati dall’Operatore Economico. Il calcolo esatto prevede la somma di tutti gli elementi retributivi previsti moltiplicata per il numero di ore annuo (2080), successivamente diviso il numero di ore annue al netto delle ferie e permessi (2080-160-40-36=1844) ed infine diviso 12 (mesi annui).
Esempio 13^ livello A1 anno 2018:
Stipendio Base | € 2.221,610 |
Contingenza | € 533,720 |
EDR CCNL 18/4/97 | € 65,180 |
EDR | € 10,330 |
Totale | € 2.830,840 |
2080 | |
1844 | |
12 | |
Rateo mensile | € 266,095 |
DOMANDA 38: L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
se attualmente c’è un contratto di somministrazione in essere e con quale Apl.;
il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione;
l’inquadramento di tali lavoratori;
la loro tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato);
in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi.
RISPOSTA 38: Attualmente è attivo un contratto di somministrazione di lavoro. L’elenco dei rapporti di somministrazione da mantenere sarà fornito all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
DOMANDA 39: Al fine di poter presentare un piano formativo il più possibile corrispondente alle esigenze di Autovie Venete, siamo a chiedere le mansioni che maggiormente saranno richieste durante l’esecuzione dell’appalto.
RISPOSTA 39: Ad oggi non è possibile fornire questo dato.
DOMANDA 40: In riferimento al subelemento T1.4 (formazione delle risorse somministrate), qualora l'attività verrà svolta da soggetti terzi rispetto al concorrente, tale attività è da considerarsi come subappalto o è sufficiente evidenziare nell'offerta tecnica tale modalità?
RISPOSTA 40: Qualora l'attività di formazione venga svolta da soggetti terzi rispetto al concorrente, tale attività deve essere considerata come subappalto. Ne consegue che il concorrente avrà l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel DGUE (compilando e allegando PASSOE e DGUE di ogni subappaltatore indicato) e all'interno della relazione relativa al subelemento T1.4 dovranno essere descritte le professionalità delle figure incaricate della formazione.
Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
se attualmente c’è un contratto di somministrazione in essere e con quale Apl.;
il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione;
l’inquadramento di tali lavoratori;
la loro tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato);
in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi.
RISPOSTA 38: Attualmente è attivo un contratto di somministrazione di lavoro. L’elenco dei rapporti di somministrazione da mantenere sarà fornito all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
DOMANDA 39: Al fine di poter presentare un piano formativo il più possibile corrispondente alle esigenze di Autovie Venete, siamo a chiedere le mansioni che maggiormente saranno richieste durante l’esecuzione dell’appalto.
RISPOSTA 39: Ad oggi non è possibile fornire questo dato.
DOMANDA 40: In riferimento al subelemento T1.4 (formazione delle risorse somministrate), qualora l'attività verrà svolta da soggetti terzi rispetto al concorrente, tale attività è da considerarsi come subappalto o è sufficiente evidenziare nell'offerta tecnica tale modalità?
RISPOSTA 40: Qualora l'attività di formazione venga svolta da soggetti terzi rispetto al concorrente, tale attività deve essere considerata come subappalto. Ne consegue che il concorrente avrà l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel DGUE (compilando e allegando PASSOE e DGUE di ogni subappaltatore indicato) e all'interno della relazione relativa al subelemento T1.4 dovranno essere descritte le professionalità delle figure incaricate della formazione.