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Bandi, avvisi e appalti

09/16 - S

Codice 09/16 - S
C.I.G. LOTTO 1: 7182708E23 LOTTO 2: 7182723A85 LOTTO 3: 718273004F
Importo lordo € 1.491.901,00

Pubblicazione04/09/2017
Scadenza presentazione offerta24/10/2017
OggettoServizio di raccolta e smaltimento rifiuti in autostrada e relative pertinenze in 3 lotti. Periodo 2017-2020

Attenzione: in data 08.09.2017 sono stati aggiunti, in coda agli allegati, i computi metrici estimativi relativi a tutti e tre i Lotti di gara.

Attenzione: in data 05.10.2017 è stata pubblicata una precisazione relativa al solo Lotto 2.

 

FAQ

DOMANDA 1: Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc.
 
RISPOSTA 1: Si conferma che vi sono lavoratori, dipendenti dell’Operatore economico attualmente gestore del servizio, per cui si applica il C.C.N.L. FISE Assoambiente.
Si premette che:
a)  l’attuale assetto del servizio non è sovrapponibile con quello previsto dal presente appalto in gara, quest’ultimo suddiviso in più lotti e integrato con attività precedentemente non previste;
b)  a seguito di cessione di ramo d’azienda, l’Operatore Economico titolare del contratto del servizio in essere ha svolto il servizio a partire dal 01/04/2017 (periodo primaverile-estivo con maggior numero d’interventi e d’impiego di manodopera, con conseguente non determinabilità dell’impiego orario medio su base annuale) e ha applicato il contratto FISE Assoambiente per una parte del personale impiegato nel servizio.
Pertanto;
a)  il criterio di attribuzione ai Lotti 1 e 2 del personale attualmente impiegato è effettuato sulla base del luogo di residenza dei lavoratori e delle pertinenze autostradali in cui hanno prevalentemente svolto il proprio lavoro;
b)  i dati disponibili sono calcolati sulla base del solo periodo di punta del servizio, con conseguente sovrastima degli stessi su base annuale.
In merito al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio in essere e inquadrato con CCNL FISE Assoambiente, si comunica quanto segue:
a)  Lotto 1 “Destra Tagliamento”: n. 0 lavoratori;
b)  Lotto 2 “Destra Tagliamento”: n. 0 lavoratori;
c)  Lotto 3 “Rifiuti provenienti dall’esercizio autostradale”: n. 1 lavoratore con qualifica “OPERAIO AUTISTA RACCOGLITORE”, 4° livello Param. B – assunto in data 16/05/2008, con un impiego medio annuo stimato per l’esecuzione dell’appalto in essere pari a 240 ore.
In caso di avvicendamento con Operatore Economico che applica il CCNL Fise Assoambiente o Utilitalia, troverà applicazione quanto previsto all’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente.
 
DOMANDA 2: I costi della mano d’opera sono soggetti a ribasso d’asta.
 
RISPOSTA 2:  Per quanto attiene eventuale ribasso ai costi della mano d’opera ci si dovrà attenere a quanto previsto dai documenti di gara (Bando e disciplinare) e  dalla normativa vigente.
 
DOMANDA 3: La proprietà dei rifiuti differenziati(carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell’operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?
 
RISPOSTA 3: L’Operatore economico, nel prendere in carico i rifiuti differenziati prodotti da S.p.A. Autovie Venete, ne diviene detentore, disponendone in autonomia il conferimento presso impianti autorizzati, previo assenso di S.p.A. Autovie Venete, che opera una verifica dell’autorizzazione dei soggetti coinvolti. L’Operatore economico valuterà in autonomia la propria convenienza economica o logistica derivante dall’individuazione dell’impianto di destinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti di volta in volta presi in carico.
 
DOMANDA 4: I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti organici dove vengono conferiti? I costi di smaltimento dei suddetti rifiuti a carico di chi sono?
 
RISPOSTA 4: I rifiuti solidi urbani e i rifiuti organici possono essere conferiti, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, presso qualsiasi impianto autorizzato individuato dall’Operatore economico, previo assenso di S.p.A. Autovie Venete, che opera una verifica dell’autorizzazione dei soggetti coinvolti. I costi o i ricavi connessi alla presa in carico dei rifiuti da parte dell’impianto di destino sono in capo all’Operatore economico.
 
DOMANDA 5: Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?
 
RISPOSTA 5: Il servizio attualmente in essere differisce da quello in gara e pertanto non risulta confrontabile: il personale, i veicoli, le attrezzature e le dotazioni minimi richiesti sono definiti nelle Norme Tecniche per ciascun lotto.
 
DOMANDA 6: Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta
 
RISPOSTA 6:  Si conferma che, i computi metrici relativi ai tre Lotti che hanno generato l’importo a base d’asta sono stati pubblicati il 08.09.2017, tra gli allegati (Allegato H).
 
DOMANDA 7:
-    Visto che nel bando e disciplinare viene richiesta l’iscrizione all’albo gestori ambientali”
-    Visto l’art.83 del D. Lgs 50/2016 comma1 lett. a) e comma 3 che ascrive in se “Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
-    Visto il parere di precontenzioso dell’ANAC a seguito di delibera n.534 del 17/05/2017 di cui si allega in copia alla presente che sancisce che l’iscrizione all’albo gestori ambientali è un requisito di esecuzione e non di partecipazione;
-    Visto l’art.212, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006, che cita "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi";
-    Visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la lex specialis, infatti, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura
-    Visto quanto ascritto in premessa si chiede:
È possibile la partecipazione alla procedura di gara da parte di un operatore non iscritto all’albo gestore ambientale in quanto esso è considerato requisito di esecuzione e non di partecipazione in relazione alle norme e alla delibera dell’ANAC sopra cita impegnandosi ad essere iscritta alla stipula del contratto o all’avvio del servizio.
 
RISPOSTA 7: Si riporta di seguito il comunicato del Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 agosto 2017 ed avente oggetto “Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali”, che prevede:
“In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in  particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato,  sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche  commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti  per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione  è «un requisito speciale di idoneità  professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163  del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di  presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio,  allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver  partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa  certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017,  ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle  gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e  non di esecuzione.”
Pertanto l’iscrizione all’albo gestori ambientali è dunque da considerarsi requisito di partecipazione.
 
DOMANDA 8:
-    Visto che il bando all’art.20 prevede il sopraluogo a pena di esclusione;
-    Visto che l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) del D. Lgs 50/2016 ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106, né risulta annotata alcuna diversa disposizione, nel nuovo Codice, che imponga l'obbligo di sopralluogo né relativamente agli appalti di lavori, né tantomeno in quelli di servizi;
-    la prescrizione di una lex specialis che prevede la richiesta, a pena d'esclusione, dell'attestazione di avvenuto sopralluogo a carico dei concorrenti deve oggi considerarsi nulla, non essendo più riconducibile ad alcuna causa d'esclusione tassativamente elencata nel nuovo Codice, né rinvenendosi alcuna altra norma imperativa nel D. Lgs. n. 50/2016 che imponga un siffatto adempimento; a seguito dunque dell'entrata in vigore del nuovo Codice, nonché alla luce di questa prima importante interpretazione del nuovo assetto normativo, le Amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere ai partecipanti d'effettuare obbligatoriamente il sopralluogo per poter partecipare alle gare. (TAR Catania, sez. III° del , 2/2/2017, n. 234)
-    Visto quanto ascritto in premessa si chiede:
a)         Secondo quale normativa legislativa vi è l’obbligo di sopraluogo?
b)         È escluso l’operatore economico che effettua il sopraluogo in maniera autonoma senza attestazione dell’ente visto quanto sopra ascritto?
 
RISPOSTA 8:  Il quesito non risulta pertinente in quanto il bando di gara pubblicato non prevede un art. 20 né tantomeno il sopralluogo a pena di esclusione.
 
DOMANDA 9:  Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto la presentazione di idonea garanzia bancaria attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente.
Premesso
-    Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie, il cui rilascio è rilegato al pagamento di una somma che varia da € 50 a100 con aggravio di costi per l’operatore economico che intendere partecipare alla procedura di gara
-    Visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali né tantomeno vi è obbligatorietà legislativa del rilascio da parti di essi
-    che l’art.86 del D. Lgs 50/2016 sancisce i mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascritti nell’allegato XVII parte I lett. a, non risulta esservi iscritto l’obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva
-    La richiesta nel bando di due referenze bancarie è illegittima per irragionevolezza ed inutilità dell'adempimento, oltre che in contrasto con il principio di economicità. Consiglio di Stato, sezione V, 22 aprile 2002, n. 2183 «Del resto, è ben possibile che l'operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti - economico-finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre2013, n. 5542);
- Visto quanto ascritto in premessa si chiede:
a)  È possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarando di rapporti con un unico istituto bancario e pertanto presentare una sola referenza bancaria?
b)  È possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le referenze bancarie attraverso all’avvalimento dei i bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico?
c)  Un neo operatore economico che ha meno di tre anni di attività come si deve comportare in merito ai fini della partecipazione alle procedura di gara?
d) È possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sostituendo le referenze  bancarie attraverso con quanto previsto dall’art.83 comma 4 del D. Lgs 50/2016 Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc.
 
RISPOSTA 9: Il quesito non risulta pertinente in quanto il bando di gara pubblicato non prevede la presentazione di referenze bancarie.
 
DOMANDA 10: L’ente dispone di un centro di raccolta rifiuti, eventualmente dove è localizzato?
 
RISPOSTA 10: Negli allegati B ed F sono definiti i siti costituenti Unità Locali con deposito temporaneo e gli altri siti presso i quali sono da effettuarsi le operazioni di raccolta.
 
DOMANDA 11: All'art.6 del CSA tra i documenti indicati facenti parte del contratto al paragrafo "e" vengono citate le analisi prezzi ed il relativo elenco prezzi elementari posti a base di gara, non presenti però tra gli elementi scaricabili del bando stesso.
Essendo i prezzi unitari di gara prezzi principalmente composti (a intervento completo) è necessario essere a conoscenza degli elementi compositivi (quantitativi ed economici) all'origine di tale prezzo per, formulate le opportune considerazioni, costruire una corretta valutazione in sede di offerta.
 
RISPOSTA 11: L’art. 6 del CSA definisce quanto segue: “Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: […] d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto posto a base di gara”.
In primo luogo corre l’obbligo precisare che nel progetto posto a base di gara, tra i documenti prescritti dall’art. 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le progettazioni di appalti di servizi, non è previsto che siano presenti l’analisi prezzi e l’elenco prezzi elementari; si conferma, pertanto, che non si tratta di un errore ed i succitati documenti non risultano tra quelli pubblicati, o da pubblicare, sul sito aziendale.
In ogni caso, in merito alla ritenuta essenzialità degli stessi per la corretta formulazione dell’offerta, si chiarisce che la determinazione dei prezzi posti a base d’asta nasce da ipotesi logistiche, esecutive e organizzative medie, che non tengono conto delle specificità del singolo Operatore economico, delle sue convenienze logistiche e contrattuali nell’individuazione delle risorse da mettere in campo, nella programmazione degli interventi e nella definizione degli impianti ai quali conferire i rifiuti.
La costruzione dell’offerta economica, dunque, nasce dalla presa visione delle condizioni al contorno, dalle valutazioni e dall’esperienza dei singoli Operatori economici rimandando agli stessi le incombenze dell’analisi dei prezzi per la corretta formulazione dell’offerta.
 
DOMANDA 12: Nelle norme tecniche di esecuzione "allegato B" relativamente all'articolo 2.3 vengono indicati n.ro 4 operai ed i requisiti relativi a corredo richiesti, ma non vi è indicazione alcuna circa il mezzo occorrente agli stessi, necessario ai loro spostamenti, per lo svolgimento delle mansioni indicate nella norma stessa.
 
RISPOSTA 12: Si ritiene che il quesito sia riferito a i Lotti 1 e 2. Per quanto concerne la scheda relativa all’Art. 2 non sono stati indicati veicoli ritenuti necessari per l’esecuzione del servizio, al fine di permettere ai singoli Operatori Economici l’adozione delle modalità ritenute più convenienti, sulla base delle proprie valutazioni in termini di economicità, produttività, logistica e sicurezza, per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti a terra; in ogni caso i veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno risultare iscritti all’Albo Gestori Ambientali, nelle idonee categorie e per i CER oggetto di raccolta.

DOMANDA 13: I pedaggi autostradali sono a carico dell’operatore economico o la stazione appaltante mette a disposizione un pass autorizzato dal Centro Radio Informativo giornalmente?
 
RISPOSTA 13: Le Norme Tecniche specificano per ciascun articolo che “I costi sostenuti per l’effettuazione delle analisi e dei campionamenti, per la gestione in generale, il trasporto, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti generati dall’esecuzione del presente articolo sono compresi nei prezzi unitari formulati in sede di offerta”. I costi del trasporto comprendono i pedaggi autostradali.
 
DOMANDA 14: I cestini nelle aree di parcheggio, nelle stazioni autostradali nei centri servizi e manutenzione possono essere dei contenitori carrellati da 120 lt per facilitare il carico nel mezzo?.
 
RISPOSTA 14: I cestini da utilizzarsi possono essere unicamente quelli metallici attualmente installati.
 
DOMANDA 15: Nel computo metrico estimativo sono indicati al punto 1.2 quantità 59, mentre nell’allegato D programma interventi abbiamo conteggiato 95 interventi, quale valore è da considerare?
 
RISPOSTA 15: Per il Lotto 1 per il punto 1.2 non si ravvisa in Allegato D il quantitativo di 95 interventi, bensì il numero di 53, comunque errato (refuso), poiché il quantitativo corretto è 59 interventi; in ogni caso, anche a fronte di eventuali ulteriori discrepanze che dovessero emergere dal programma interventi, si confermano i quantitativi riportati in offerta economica.
 
DOMANDA 16: E’ richiesto il requisito tecnico nel disciplinale articolo 6, inerente la categoria 8 classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate), mentre nell’allegato B norme tecniche scheda tecnica art1 al punto 16 viene indicato (La Società stima che il quantitativo annuo di rifiuti di cui il CER 20.03.01 prodotti in corso di esecuzione del presente articolo sia non inferiore a 300 tonnellate annue) e scheda tecnica art.2 al punto 17 viene indicato (La Società stima che il quantitativo annuo di rifiuti di cui il CER 20.03.01 prodotti in corso di esecuzione del presente articolo sia non inferiore a 40 tonnellate annue) per un totale di 340 tonnellate.
Quali sono i quantitativi di rifiuto prodotto in un anno tali da richiedere la classe E?
 
RISPOSTA 16: La richiesta della classe E per la categoria 8 costituisce refuso: la classe F risulta sufficiente ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, salvo l’obbligo per l’Operatore Economico di adeguare la propria classe d’iscrizione in categoria 8 sulla base dei quantitativi effettivi di rifiuti gestiti annualmente.
N.B. Come meglio specificato nella risposta alla domanda n. 19 pubblicata, alla sezione bandi, nelle FAQ relative al presente bando, l’iscrizione alla Categoria 8 costituisce requisito di partecipazione unicamente in caso di consorzio, ATI o subappalto in cui la tipologia di contratto tra i soggetti coinvolti comporta la qualifica da parte del consorzio, della mandataria o dell’appaltatore di intermediario senza detenzione.
 
DOMANDA 17: Il punto 13.1 dell’allegato B Norme tecnica art. 2 è inerente al lotto 1? [ 13.1. il Centro Servizi di Palmanova (UD) è Unità Locale dell’infrastruttura autostradale comprendente: 13.1.1. la A23 dal Km 0+000 (Nodo A4A23) al Km 18+551, relativi svincoli e relative bretelle; 13.1.2. la A34 dal Km 0+000 (Nodo A4A34) al Km 16+993, relativi svincoli e relative bretelle di collegamento; 13.1.3. la A4 dal Km 466+892 (Svincolo di Latisana) al Km 125+869 (Svincolo di Sistiana), relativi svincoli e relative bretelle di collegamento;].
 
RISPOSTA 17: Si conferma, come si evince dalla descrizione degli altri articoli, dalle planimetrie facenti parte delle Norme tecniche, dall’allegato “Elenco e ubicazione contenitori”, che il contenuto “13.1. il Centro Servizi di Palmanova (UD) è Unità Locale dell’infrastruttura autostradale comprendente: 13.1.1. la A23 dal Km 0+000 (Nodo A4A23) al Km 18+551, relativi svincoli e relative bretelle; 13.1.2. la A34 dal Km 0+000 (Nodo A4A34) al Km 16+993, relativi svincoli e relative bretelle di collegamento” costituisce refuso per quanto concerne il Lotto 1.
 
DOMANDA 18: Per bretelle di collegamento più volte citate, sono da considerare tutte le bretelle e uscite fino al casello o tutte le vie e rotonde evidenziate in azzurro nelle planimetrie dell’allegato B norme tecniche?
 
RISPOSTA 18: Nelle planimetrie facenti parte delle Norme tecniche le bretelle di collegamento sono rappresentate schematicamente in colore azzurro.
 
DOMANDA 19: Con la presente per chiedere chiarimenti in merito alla richiesta del possesso della Categoria 8 Classe E per tutti e tre i lotti vista l'inesistenza di commercializzazione nel servizio richiesto trattandosi di affidamento diretto e che i rifiuti vengono conferiti per nome e conto della stazione appaltante e che gli stessi verranno smaltiti e il cui costo di smaltimento è rientrante nei prezzi del contratto. Per tale motivo potrebbe parteciparVi anche azienda sprovvista di tale iscrizione vista che il servizio oggetto d'appalto non tratta assolutamente ed in nessun modo la commercializzazione di rifiuti ma ben si raccolta e smaltimento rifiuti.
 
RISPOSTA 19: Premessa la complessità giuridica del concetto d’intermediazione e detenzione, nel rapporto tra definizioni civilistiche e ambientali e in particolar modo visti:
a)    la definizione di intermediario (art. 183, lettera l) D.Lgs. 152/06), quale “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”;
b)    la natura del contratto di appalto, che attribuisce all’Operatore economico la funzione di disporre del recupero o dello smaltimento del rifiuto per conto di terzi;
c)    la definizione di detentore (art. 183, lettera h) D.Lgs. 152/06), quale “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”;
d)    l’art. 1140 CC “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”, da cui si discende che la detenzione è identificativa della sola disponibilità fisica del rifiuto;
e)    il comma 5 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06, il quale definisce che “l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi […]”;
f)    il comunicato del Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 agosto 2017 e avente oggetto “Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali”, come meglio espresso nella risposta alla domanda n. 7 pubblicata, alla sezione bandi, nelle FAQ relative al servizio in oggetto;
si conferma che l’iscrizione alla Categoria 8 può risultare requisito esecutivo limitatamente ad alcuni casi:
a)    se, sulla base dell’incarico di disporre del conferimento a impianto di recupero/smaltimento di rifiuti, non si effettua il trasporto dei rifiuti né il recupero/smaltimento degli stessi, come nel caso del subappalto della sola attività di trasporto o dell’esecuzione della sola attività di trasporto da parte di consorziate o mandanti;
b)    se i rifiuti vengono acquistati dai detentori e rivenduti a destinatari terzi, senza effettuare trasporto con mezzi propri né stoccaggio in propri impianti, come nel caso di vendita di rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro) a terzi, che provvedono in proprio al trasporto.
Nei casi diversi da questi, in cui sia incluso il trasporto del rifiuto con propri mezzi ovvero lo stoccaggio degli stessi presso propri impianti, si effettuano sempre attività “con detenzione” e quindi il regime autorizzativo sarà solo quello proprio della o delle attività esercitate (trasporto e/o stoccaggio).
Il requisito d’iscrizione in Categoria 8 sarà dunque da ritenersi requisito partecipativo vincolante per i soli casi in cui la natura dei contratti con cui l’Operatore Economico intende regolare i rapporti con eventuali soggetti consorziati, mandanti e subappaltatori presuppone un’intermediazione senza detenzione. Si raccomanda pertanto in fase di presentazione dell’offerta di specificare con adeguato dettaglio le parti del servizio che saranno eseguite da eventuali soggetti costituenti l’Operatore Economico o per questo operanti in regime di subappalto, al fine di determinare univocamente la sussistenza dei presupposti per cui si rende obbligatorio il requisito della partecipazione in Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali, classe F (vedasi risposta alla domanda n. 16 pubblicata, alla sezione bandi, nelle FAQ relative al servizio in oggetto).

DOMANDA 20:
LOTTO l -LOTTO 2, articolo 2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4- 2.5 - Raccolta manuale:
  • Si richiede di precisare la quantità di metri quadri di pulizia delle aree piane e delle aree di parcheggio, etc.
  • Si richiede di precisare il numero delle piazzole e i metri quadri di pulizia della piazzola compresa la profondità della scarpata (mq. oggetto dell'intervento).
 
RISPOSTA 20: Nelle Norme tecniche, a pagina 8 è rappresentata schematicamente l’area oggetto di raccolta rifiuti da terra: l’estensione indicata è di 90 metri parallelamente alla piazzola di sosta in emergenza (45 a monte e 45 a valle rispetto al punto centrale della piazzola di sosta).
Quanto alla profondità, va calcolata dal margine della carreggiata a:
a)    fondo scarpata (rete di recinzione) in assenza di barriere fonoassorbenti in corrispondenza della piazzola;
b)    barriera fonoassorbente in caso di presenza barriere fonoassorbenti in corrispondenza della piazzola;
c)    rete di recinzione in caso di new jersey in corrispondenza della piazzola;
La profondità varia da 4 a 5 metri nei tratti autostradali in cui il rilevato si trova a una quota limitata rispetto al piano campagna (per lo più in A23), si attesta mediamente sui 7-8 metri (prevalentemente in A4, A34, A57), e raggiunge punte di 15-18 metri (prevalentemente in A28, A34 e ponti e sovrappassi in A4 e A57). Nei tratti a maggior estensione, la pendenza è pari a circa il 60%, in alcuni punti maggiore. Si rinnova l’invito a effettuare un sopralluogo, al fine di meglio determinare le condizioni al contorno.
Ne consegue che la superficie oggetto di raccolta varia tra circa 350 e 1600 m2 (con pendenze maggiori nelle piazzole con maggior superficie).
Per il computo delle piazzole di sosta in emergenza, è possibile fare riferimento al documento “Elenco e ubicazione contenitori”, associando al numero di contenitori “Tipo 1” collocati lungo la tratta (non quindi quelli siti presso le Stazioni Autostradali, presso i Posti Manutenzione, Centri Servizi e Aree di Parcheggio) il numero di piazzole di sosta in emergenza.
 
DOMANDA 21: Si sono notate discordanze tra elenco posizionamenti allegato F (indicati 25 cassonetti) e il computo metrico allegato H (indicati 20 cassonetti): si richiede numero esatto dei cassonetti.
 
RISPOSTA 21: Si consideri quanto riportato nel CME e in Offerta Economica, ferma restando, per esigenze di igiene in relazione ai flussi veicolari, la possibilità per la Società di incrementare o decrementare il numero di cassonetti da collocarsi nel corso del servizio.
 
DOMANDA 22: Con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in autostrada e relative pertinenze in 3 lotti. Periodo 2017‐2020”. Al fine di acquisire informazioni utili per procedere alla redazione di una offerta esaustiva, chiediamo cortesemente, in riferimento alla sezione del disciplinare di gara in cui viene richiesto il servizio di smaltimento dei rifiuti prelevati da contenitori per la raccolta di rifiuti urbani non differenziati codice CER 20.03.01 presso un idoneo impianto autorizzato, il quantitativo prodotto e conferito negli ultimi 12 mesi dei suddetti rifiuti per tutti e tre i lotti costituenti l’appalto in oggetto, oltre qualora possibile all’indicazione dell’impianto di destinazione in cui sono stati conferiti e il prezzo sostenuto per ciascuna tonnellata.
 
RISPOSTA 22: Per i Lotti 1 e 2, in Allegato B “Norme Tecniche”, art. 1, punto16 e art. 2, punto 17 sono riportati i quantitativi di rifiuti annui da smaltirsi, di cui il CER 20.03.01, stimati dalla Società. Per il Lotto 2 si veda la precisazione quantitativa, pubblicata dalla scrivente in data 05.10.2017, alla sezione bandi, nelle PRECISAZIONI relative al servizio in oggetto.
Per il Lotto 3 tale quantitativo è riportato nel Computo Metrico Estimativo e nell’Offerta economica.
In merito agli impianti di destino, il dato è considerato riservato, in quanto segreto tecnico e commerciale.
In merito al costo di conferimento, non si dispone del dato; in ogni caso il dato è considerato riservato, in quanto segreto commerciale.
 

 

PRECISAZIONE DD. 05.10.2017

Per quanto concerne il solo Lotto 2, in allegato Norme Tecniche all’Art. 1 è indicato al punto 16. “La Società stima che il quantitativo annuo di rifiuti di cui il CER 20.03.01 prodotti in corso di esecuzione del presente articolo sia non inferiore a 300 tonnellate annue, rimanendo comunque a carico dell’Appaltatore la valutazione di tale rischio logistico-economico nella formulazione dell’offerta.” Si precisa che il quantitativo corretto è pari a 180 tonnellate annue e non 300 tonnellate annue.