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Società trasparente

Accesso civico generalizzato (Foia)

La norma

L'accesso civico cosiddetto generalizzato è regolato da:
•    Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 2)
•    Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co 2 del D.lgs. 33/2013

Cosa si può chiedere

Dati, informazioni e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Cosa non si può chiedere

In generale non può essere richiesto l’accesso a
•    informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma
•    dati che richiedono una elaborazione da parte della Società
•    un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della Società.
Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, la Società potrà chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Chi può fare la richiesta

Chiunque.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come presentare la richiesta

La richiesta può essere scritta utilizzando il modulo richiesta accesso civico "generalizzato".
Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni ricercate.
La richiesta può essere presentata tramite
•    PEC (posta elettronica certificata)
•    posta elettronica non certificata
•    fax
•    posta
•    consegna a mano
Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.
Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida
•    se è sottoscritta con firma digitale
•    se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità
•    senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità
La richiesta inviata con fax o posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.

A quale ufficio presentare la richiesta

L’istanza deve essere trasmessa per via telematica all’Ufficio Protocollo della S.p.A. Autovie Venete, agli indirizzi e-mail:
foia@pec.autovie.it (per invii da PEC)
foia@autovie.it (per invii da e-mail)
oppure per posta, attraverso raccomandata A/R, all’indirizzo: S.p.A. Autovie Venete – Ufficio Protocollo, Via Vittorio Locchi, n. 19 – 34143 Trieste.
Il numero di fax è 040-3189235.
Per la richiesta di accesso generalizzato utilizzare il seguente modulo:

Modulo di accesso generalizzato.doc

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Nel caso di rilascio di copie è previsto un rimborso delle spese di riproduzione.

Termine per la conclusione del procedimento di accesso

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se la Società individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Ricorsi

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Ultimo aggiornamento: martedì 6 marzo 2018;